Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Art. 236 c.c.i.i. — Effetti della chiusura

((Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 234, con la chiusura cessano)) gli effetti della procedura di liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore e le conseguenti incapacita' personali e decadono gli organi preposti alla procedura medesima. Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dalla procedura non possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 234. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 278 e seguenti. Il decreto ((, anche emesso ai sensi dell'articolo 246, comma 2-bis, secondo periodo)) o la sentenza con la quale il credito e' stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile. ((Nelle ipotesi previste dall'articolo 234)), il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto e' oggetto dei giudizi medesimi.

Testo vigente dal 28 settembre 2024

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Che cosa è cambiato dal 28 settembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 2019 al 28 settembre 2024. 11 parole tolte, 22 parole aggiunte.

tolto: Conaggiunto: Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 234, con la chiusura cessano gli effetti della procedura di liquidazione giudiziale sul patrimonio del … per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 278 e seguenti. Il decretoaggiunto: , anche emesso ai sensi dell'articolo 246, comma 2-bis, secondo periodo o la sentenza con la quale il credito e' stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile. tolto: Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo aggiunto: Nelle ipotesi previste dall'articolo 234, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto e' oggetto dei giudizi medesimi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art236 · fonte del testo

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