Art. 118 fallimento — Casi di chiusura

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2008 al 21 agosto 2015. Leggi il testo vigente →

Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude:

  • 1)se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
  • 2)quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;
  • 3)quando e' compiuta la ripartizione finale dell'attivo;
  • 4)quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, ne' i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza puo' essere, accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33. ((Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), ove si tratti di fallimento di societa' il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese)). La chiusura della procedura di fallimento della societa' (( nei casi di cui ai numeri 1) e 2))) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale. 50
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

50

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Testo in vigore dal 1 gennaio 2008 al 21 agosto 2015

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 118 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13479/2025

    20 maggio 2025

    L'art. 118, comma 2, l.fall., che consente espressamente la chiusura della procedura di fallimento, nonostante la pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore conserva, a norma dell'art. 43 l.fall., la propria legittimazione processuale anche nei successivi stati e gradi, è applicabile non solo in relazione alle liti attive, che hanno ad oggetto direttamente il recupero di somme di denaro, ma anche alle controversie che riguardano beni, da trasformare in denaro ai fini del riparto, come la revocatoria ordinaria e fallimentare.

    Art. 118 fallimento · Art. 43 fallimento · Art. 67 fallimento · Art. 120 fallimento

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 77 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008. 1 parola tolta, 21 parole aggiunte.

… accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33. tolto: Ove aggiunto: Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), ove si tratti di fallimento di societa' il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese. La chiusura della procedura di fallimento della societa' aggiunto: nei casi di cui ai numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

    Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art118 · fonte del testo

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