Art. 118 fallimento — Casi di chiusura

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. Leggi il testo vigente →

Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude:

  • 1)se nei termini stabiliti nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
  • 2)quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati il compenso del curatore e le spese di procedura;
  • 3)quando e' compiuta la ripartizione finale dell'attivo;
  • 4)quando non possa essere utilmente continuata la procedura per insufficienza di attivo.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 118 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13479/2025

    20 maggio 2025

    L'art. 118, comma 2, l.fall., che consente espressamente la chiusura della procedura di fallimento, nonostante la pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore conserva, a norma dell'art. 43 l.fall., la propria legittimazione processuale anche nei successivi stati e gradi, è applicabile non solo in relazione alle liti attive, che hanno ad oggetto direttamente il recupero di somme di denaro, ma anche alle controversie che riguardano beni, da trasformare in denaro ai fini del riparto, come la revocatoria ordinaria e fallimentare.

    Art. 118 fallimento · Art. 43 fallimento · Art. 67 fallimento · Art. 120 fallimento

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 77 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art118 · fonte del testo

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