Art. 116 fallimento — Rendiconto del curatore

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Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonche' in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e della attivita' di gestione della procedura. Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza fino alla quale ogni interessato puo' presentare le sue osservazioni o contestazioni. L'udienza non puo' essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dal deposito. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza, il curatore da' immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti ed al fallito, avvisandoli che possono prende visione del rendiconto e presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino all'udienza. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che provvede in camera di consiglio.

Testo in vigore dal 17 luglio 2006 al 19 dicembre 2012

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 116 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di novembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. 33 parole tolte, 76 parole aggiunte.

Compiuta la liquidazione dell'attivo aggiunto: e prima del riparto finale, aggiunto: nonche' in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato tolto: il conto della gestione aggiunto: l'esposizione analitica delle operazioni contabili e della attivita' di gestione della procedura. Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleriatolto: , e fissa l'udienza tolto: nella aggiunto: fino alla quale ogni interessato puo' presentare le sue osservazioni aggiunto: o contestazioni. L'udienza non puo' essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dal deposito. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza tolto: e' data immediata comunicazione al fallito e ai singoli creditoriaggiunto: , il curatore da' immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti ed al fallito, avvisandoli che possono prende visione del rendiconto e presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino all'udienza. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il contotolto: ; altrimenti provvede a norma dell'art. 189 del codice di procedura civile, fissando aggiunto: con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio tolto: non oltre i venti giorni successivi aggiunto: che provvede in camera di consiglio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art116 · fonte del testo

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