È dichiarata inammissibile - per difetto di motivazione sul presupposto logico-giuridico della sua non manifesta infondatezza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del r.d. n. 267 del 1942 (come sostituito dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 5 del 2006), censurato - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dal Tribunale di Verona, sez. fall., nella parte in cui non consente la dichiarazione di fallimento anche oltre il termine di un anno dalla cancellazione del registro delle imprese, qualora il rispetto di tale termine sia impedito dalla proposizione di una domanda di concordato preventivo e il conseguente procedimento si sia concluso dopo la scadenza del termine annuale con esito negativo (dichiarazione di inammissibilità, revoca dell'ammissione, mancata approvazione, negata omologazione del concordato, di cui agli artt. 162, 173, 179 e 180 della legge fallimentare). La legittimazione dell'impresa cancellata ad attivare, nel periodo annuale decorrente dalla cancellazione, una procedura di concordato che andrebbe ad affiancarsi ad eventuali contrapposte istanze di fallimento, è controversa in dottrina (che inclina a negarla) ed è stata da ultimo esclusa dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. sesta civ., ord. n. 21286/2015), sicché - nulla avendo il rimettente argomentato su tale decisivo aspetto problematico ed avendo addirittura omesso di prenderlo in esame - risulta immotivata la premessa della questione prospettata. ( Precedente citato: sentenza n. 319 del 2000, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'originario testo dell'art. 10 della legge fallimentare, nella parte in cui non prevedeva che il termine di un anno dalla cessazione dell'esercizio dell'impresa collettiva per la dichiarazione di fallimento della società decorresse dalla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese ).
Art. 10 fallimento · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.