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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione degli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera e l'istituzione di uffici a controlli abbinati, firmati a Roma il 29 marzo 1974 · Legge 20 aprile 1976, n. 323
- Aggiornato al
- 29 maggio 1976
- Articoli
- 27
- Versioni storiche
- 57
- Art. 1ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL…
- Art. 2comuni 1. Sono stazioni comuni: 1) Brennero/Brenner 2) Tarvisio Centrale 3) San…
- Art. 3di linea di confine 1. Le ÖBB sono autorizzate, con l'osservanza delle condizioni di cui…
- Art. 4dei fabbricati e degli impianti 1. Per l'uso comune dei fabbricati e degli impianti…
- Art. 5e sorveglianza dei fabbricati e degli impianti 1. Le FS provvedono a propria cura alla…
- Art. 6comune 1. Le FS provvedono ad assicurare la buona e regolare esecuzione del servizio…
- Art. 7dei servizi di trazione e di scorta di treni Le FS e le ÖBB possono accordarsi sul fatto…
- Art. 8' di esercizio 1. L'ammissione delle motrici da parte delle Autorita' ed il relativo…
- Art. 9di servizio 1. Nelle stazioni comuni le iscrizioni che riguardano il servizio comune…
- Art. 10di telecomunicazioni ferroviarie 1. Le FS e le ÖBB sono autorizzate a realizzare diretti…
- Art. 11' e sicurezza del servizio e del traffico ferroviario 1. Nell'esecuzione del servizio sui…
- Art. 12giuridico dei trasporti - Tariffe Le competenti Autorita' centrali degli Stati contraenti…
- Art. 13' 1. Qualora un viaggiatore, a seguito di un incidente occorso durante ed a causa del…
- Art. 14fiscali 1. Per quanto riguarda le tasse vigenti nel territorio italiano, le ÖBB sono…
- Art. 15personali per il transito della frontiera 1. I funzionari ed agenti ferroviari che, ai…
- Art. 16di servizio Gli agenti delle FS e delle ÖBB possono indossare la loro uniforme di…
- Art. 17personale degli agenti ferroviari I funzionari ed agenti ferroviari degli Stati…
- Art. 18degli agenti ferroviari - Infrazioni disciplinari e reati 1. I nominativi degli agenti…
- Art. 19relative agli agenti ferroviari di ciascuno Stato contraente che prestano servizio nel…
- Art. 20degli uffici ferroviari Il funzionamento degli uffici ferroviari situati nel territorio…
- Art. 21fiscali per l'attrezzatura di servizio ed oggetti d'uso negli uffici ferroviari 1. Gli…
- Art. 22di somme riscosse Le somme riscosse dal personale delle BB nell'esercizio delle loro…
- Art. 23I pagamenti derivanti dal presente Accordo saranno effettuati secondo le disposizioni in…
- Art. 24di servizio 1. Lo scambio delle corrispondenze ufficiali, dei pacchi di servizio, dei…
- Art. 25postale 1. Lo scambio degli effetti postali avviene in genere nelle stazioni comuni. Dopo…
- Art. 26Le divergenze sull'interpretazione o sulla applicazione del presente Accordo devono…
- Art. 27dell'Accordo 1. Il presente Accordo dovra' essere ratificato. Gli strumenti di ratifica…
Altre partizioni dell’atto
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