degli agenti ferroviari - Infrazioni disciplinari e reati 1. I nominativi degli agenti ferroviari che esplicano stabilmente il proprio servizio nel territorio dell'altro Stato contraente devono essere comunicati al corrispondente ufficio di detto altro Stato contraente, con l'indicazione del grado, della data di nascita e del luogo di nascita. La comunicazione deve farsi per iscritto e, di regola, prima dell'arrivo dell'impiegato; in casi eccezionali puo' farsi contemporaneamente all'arrivo dell'impiegato stesso. Ugualmente deve provvedersi per le persone componenti i nuclei familiari dei funzionari ed agenti ferroviari indicate all'articolo 15, comma 2; la comunicazione deve essere fatta, in ogni caso, prima dell'arrivo delle persone stesse e con le indicazioni del loro ultimo recapito. 2. Per le eventuali infrazioni disciplinari commesse dai funzionari ed agenti ferroviari nel territorio dell'altro Stato contraente devono essere applicate le norme generali dello Stato cui l'impiegato appartiene. 3. Ove detti funzionari ed agenti ferroviari commettano azioni considerate quali reati sul territorio dell'altro Stato contraente, la competente Autorita' di detto Stato contraente ne dara' subito notizia all'ufficio cui l'impiegato appartiene. 4. Ogni Stato contraente escludera' o richiamera' i suoi impiegati ferroviari dal servizio nel territorio dell'altro Stato a richiesta di detto altro Stato contraente; in questo caso cessano le facilitazioni di cui all'articolo 15.

Testo vigente dal 29 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323~accordo-art18 · fonte del testo

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