[1]fiscali per l'attrezzatura di servizio ed oggetti d'uso negli uffici ferroviari

[2]1. Gli Stati contraenti accorderanno agli uffici ferroviari dell'altro Stato contraente trovantisi sul loro territorio la franchigia dal pagamento di qualsiasi diritto di confine per gli oggetti e materiali necessari all'arredamento ed al funzionamento di detti uffici, come mobili, attrezzi, utensili, registri e formulari. 2. Alle merci esentate dal pagamento dei diritti di confine ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonche' del precedente articolo 19 non sono applicabili divieti e limitazioni relativi alla loro importazione ed esportazione, ad eccezione di quelli di carattere sanitario, veterinario e di pubblica sicurezza.

Testo vigente dal 29 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323~accordo-art21 · fonte del testo

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