[1]di servizio

[2]1. Nelle stazioni comuni le iscrizioni che riguardano il servizio comune delle ferrovie devono essere redatte nella lingua di entrambi gli Stati contraenti, con precedenza della lingua italiana. I locali di servizio degli uffici italiani indicati nel comma 2 dell'articolo 2 devono del pari avere iscrizioni bilingui, con precedenza della lingua tedesca. Le disposizioni dell'articolo 6, riguardanti i locali di servizio dei rappresentanti di entrambe le ferrovie, rimangono inalterate. 2. Ai soli fini dell'esecuzione del servizio ferroviario delle ÖBB nelle stazioni comuni e sui tronchi di linea di confine, viene usata soltanto la lingua tedesca. 3. Gli addetti ai servizi per le FS menzionati nell'articolo 8 comma 4 devono avere sufficiente conoscenza della lingua tedesca ai fini dell'espletamento del servizio. Gli addetti delle ÖBB, qualora incaricati di espletare particolari servizi delle FS, analoghi a quelli menzionati nell'articolo 8 comma 4, devono da parte loro avere sufficiente conoscenza della lingua italiana. 4. I telegrammi di servizio ferroviario, diretti o provenienti dalle stazioni o da altri uffici austriaci, devono essere tradotti rispettivamente in lingua tedesca od italiana a cura delle stazioni comuni. 5. La corrispondenza di servizio ferroviario tra le stazioni comuni e gli uffici delle ÖBB, ad eccezione di quella con il rappresentante di dette ÖBB, deve essere scambiata in lingua tedesca.

Testo vigente dal 29 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323~accordo-art9 · fonte del testo

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