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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione degli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera e l'istituzione di uffici a controlli abbinati, firmati a Roma il 29 marzo 1974
Legge 20 aprile 1976, n. 323
- Aggiornato al
- 29 maggio 1976
- Articoli
- 28
- Versioni storiche
- 57
- Art. 1CONVENZIONE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA RELATIVA AGLI UFFICI A…
- Art. 2Gli Stati contraenti adotteranno, nel quadro della presente Convenzione, le misure…
- Art. 3La zona puo' comprendere: 1) per cio' che concerne il traffico ferroviario: a) parti di…
- Art. 4Il controllo da parte dello Stato limitrofo viene effettuato nella zona dagli agenti di…
- Art. 5Salve le disposizioni della presente Convenzione, nella zona l'ordinamento giuridico…
- Art. 6Gli agenti dello Stato limitrofo, salvo quanto diversamente previsto nei successivi commi…
- Art. 7Il controllo dello Stato di uscita nella zona deve essere effettuato prima del controllo…
- Art. 8Gli agenti dello Stato limitrofo possono trasferire liberamente nel territorio del loro…
- Art. 9I beni respinti dagli agenti dello Stato limitrofo al controllo di uscita e rinviati…
- Art. 10A richiesta delle Autorita' competenti dello Stato limitrofo, nel procedimento per…
- Art. 11Le Autorita' dello Stato di soggiorno accordano agli agenti dello Stato limitrofo la…
- Art. 12Qualora un agente, a seguito di un incidente occorso nell'ambito dell'esercizio…
- Art. 13Gli agenti dello Stato limitrofo sono dispensati dall'obbligo del passaporto e del visto…
- Art. 14Gli agenti dello Stato limitrofo possono indossare la loro uniforme di servizio o…
- Art. 15Gli agenti dello Stato limitrofo che risiedono nello Stato di soggiorno, sono soggetti…
- Art. 16Gli agenti dello Stato limitrofo che risiedono nello Stato di soggiorno, beneficiano, ai…
- Art. 17Le attribuzioni e le ore di apertura degli uffici a controlli nazionali abbinati debbono…
- Art. 18Le Autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliscono di comune accordo: 1) gli…
- Art. 19I locali adibiti agli uffici di controllo dello Stato limitrofo devono essere…
- Art. 20Gli oggetti necessari al funzionamento degli uffici di controllo o quelli di cui gli…
- Art. 21Lo Stato di soggiorno autorizzera' a titolo gratuito, salvo il pagamento delle eventuali…
- Art. 22Gli invii di servizio in provenienza o a destinazione degli uffici dello Stato limitrofo…
- Art. 23Le persone che hanno la loro residenza od il domicilio nello Stato limitrofo possono…
- Art. 24Le Autorita' competenti degli Stati contraenti concorderanno le misure necessarie per la…
- Art. 25Una Commissione mista italo-austriaca, da costituirsi il piu' presto possibile, avra' il…
- Art. 26Ogni Stato contraente puo', per motivi inerenti alla sua sicurezza o ad altri interessi…
- Art. 27Le divergenze sull'interpretazione o sulla applicazione della presente Convenzione devono…
- Art. 28La presente Convenzione dovra' essere ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno…
