[1]dei fabbricati e degli impianti

[2]1. Per l'uso comune dei fabbricati e degli impianti costituenti le stazioni comuni le ÖBB devono corrispondere un compenso sulla base dell'interesse - da concordare fra le FS e le ÖBB sul loro valore capitale. Questo compenso verra' determinato tenendo conto dello stesso rapporto indicato per le spese di esercizio di cui al seguente comma 2. Per i fabbricati e gli impianti di uso esclusivo delle OBB queste devono corrispondere l'intero ammontare degli interessi. 2. Le spese derivanti dall'esercizio della gestione comune saranno sostenute dalle FS e poste a carico delle ÖBB in un rapporto corrispondente all'uso delle stazioni comuni. 3. Nuove costruzioni e nuovi impianti oppure loro aggiunte per scopi comuni o per uso esclusivo delle ÖBB devono essere effettuati previo accordo fra le FS e le ÖBB e, in linea di principio, a cura delle FS. L'ammontare della spesa relativa costituisce aumento del valore capitale. Modificazioni alle costruzioni ed agli impianti o loro sostituzioni devono essere effettuate pure previo accordo fra le FS e le OBB e, in linea di principio, a cura delle FS. Costituira' pero' aumento del valore capitale solo il maggior valore derivante dalle modificazioni o sostituzioni, da determinare d'accordo le FS o OBB le medesime. La spesa non costituente aumento di valore e' considerata spesa di esercizio e sara' ripartita come al comma 2. 4. Con convenzioni tra le FS e le ÖBB potra' essere previsto un modo di remunerazione del valore capitale di impianto diverso da quello del regolamento periodico d'interessi. 5. Per l'uso di locali e di impianti ferroviari situati nel territorio austriaco le FS devono corrispondere alle OBB un compenso il cui ammontare sara' stabilito sulla base dei costi propri.

Testo vigente dal 29 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323~accordo-art4 · fonte del testo

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