[1]di linea di confine

[2]1. Le ÖBB sono autorizzate, con l'osservanza delle condizioni di cui al successivo articolo 8, ad eseguire, con propri veicoli e propri mezzi di trazione, il servizio ferroviario pubblico nel territorio italiano sulle tratte fra il confine e le stazioni comuni (tronchi di linea di confine) ed a fruire delle stazioni comuni. 2. Le FS e le ÖBB regoleranno il servizio ferroviario dei tronchi di linea di confine e l'uso delle stazioni comuni con convenzioni speciali in modo da assicurare un servizio idoneo e regolare.

Testo vigente dal 29 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323~accordo-art3 · fonte del testo

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