[1]dei servizi di trazione e di scorta di treni

[2]Le FS e le ÖBB possono accordarsi sul fatto che il servizio di trazione e quello di scorta dei treni od uno solo di essi al di fuori della stazione comune venga effettuato, in una od in entrambe le direzioni, dalle FS o dalle ÖBB con proprie motrici e/o con propri agenti ferroviari. Al riguardo si applicano le disposizioni del presente Accordo che si riferiscono al servizio di trazione e di scorta dei treni ed in particolare quelle degli articoli 13 comma 3, 4, 9 e 10; 15 comma 1, 16,17; 18 comma 2, 3 e 4; 19 comma 3 e 22.

Testo vigente dal 29 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323~accordo-art7 · fonte del testo

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