[1]' e sicurezza del servizio e del traffico ferroviario

[2]1. Nell'esecuzione del servizio sui treni in corsa nei tronchi di linea di confine i funzionari e gli agenti delle ÖBB applicano le disposizioni del proprio Stato che regolano detto servizio. 2. Eventuali infrazioni alla regolarita' ed alla sicurezza del servizio e del traffico ferroviario, constatate in corsa treno dai detti funzionari ed agenti nei tronchi di linea di confine, devono essere portate a conoscenza del competente ufficio locale italiano nella rispettiva stazione comune, per essere regolate ai sensi delle disposizioni vigenti nella Repubblica italiana.

Testo vigente dal 29 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323~accordo-art11 · fonte del testo

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