Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012
Legge 3 ottobre 2016, n. 186
- Aggiornato al
- 17 ottobre 2016
- Articoli
- 121
- Versioni storiche
- 187
- Art. 1Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA…
- Art. 2Fondamenti Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella…
- Art. 3Dialogo politico 1. Tra le Parti e' istituito un dialogo politico regolare inteso a…
- Art. 4Lotta al terrorismo Ribadendo l'importanza della lotta al terrorismo, le Parti convengono…
- Art. 5Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa Le Parti ritengono che…
- Art. 6Armi leggere e di piccolo calibro 1. Le Parti riconoscono che la produzione, il…
- Art. 7Corte penale internazionale 1. Le Parti ribadiscono la necessita' di non lasciare…
- Art. 8Portata e ambito di applicazione Le disposizioni del presente capo si applicano agli…
- Art. 9Dazi doganali Ai fini del presente capo, per "dazio doganale" si intende qualsiasi tipo…
- Art. 10Trattamento della nazione piu' favorita 1. Le Parti si riservano reciprocamente il…
- Art. 11Trattamento nazionale Ciascuna Parte riserva alle merci dell'altra Parte il trattamento…
- Art. 12Politica tariffaria 1. Ai prodotti originari dell'Iraq e importati nell'Unione si applica…
- Art. 13Applicazione delle pertinenti disposizioni del GATT 1994 I seguenti articoli del GATT…
- Art. 14Sistema armonizzato di designazione delle merci La classificazione delle merci oggetto di…
- Art. 15Ammissione temporanea di merci Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle…
- Art. 16Divieto di restrizioni quantitative Con l'entrata in vigore del presente accordo…
- Art. 17Dazi all'esportazione Nessuna delle Parti mantiene in vigore o introduce dazi, tasse o…
- Art. 18Antidumping 1. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che le Parti adottino…
- Art. 19Misure di salvaguardia 1. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che le Parti…
- Art. 20Eccezioni generali Le disposizioni di cui all'articolo XX del GATT 1994, alle relative…
- Art. 21Norme industriali, valutazione della conformita' e regolamentazioni tecniche 1…
- Art. 22Misure sanitarie e fitosanitarie 1. Le Parti cooperano in materia di misure sanitarie e…
- Art. 23Ambito di applicazione 1. La presente sezione stabilisce le disposizioni necessarie alla…
- Art. 24Definizioni Ai fini della presente sezione si intende per: a) "persona fisica…
- Art. 27Altri accordi Nessuna disposizione della presente sezione limita il diritto degli…
- Art. 28Trasparenza Ciascuna Parte fornisce tempestivamente, su richiesta dell'altra Parte…
- Art. 29Eccezioni 1. Le disposizioni della presente sezione sono soggette alle deroghe di cui al…
- Art. 30Eccezioni relative alla sicurezza Nessuna disposizione della presente sezione puo' essere…
- Art. 31Progressiva liberalizzazione degli scambi di servizi e dello stabilimento Appena le…
- Art. 32Stimolo agli investimenti Le Parti stimolano la diffusione di investimenti reciprocamente…
- Art. 33Punti di contatto e scambio di informazioni Al fine di agevolare la comunicazione tra le…
- Art. 34Obiettivo e ambito di applicazione 1. Le Parti si adoperano a liberalizzare i pagamenti…
- Art. 35Conto corrente Le Parti autorizzano l'uso di moneta liberamente convertibile…
- Art. 36Conto capitale A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, le Parti garantiscono la…
- Art. 37Clausola di standstill Le Parti si astengono dall'introdurre nuove restrizioni ai…
- Art. 38Misure di salvaguardia 1. Se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra…
- Art. 39Disposizioni finali 1. Nessuna disposizione della presente sezione limita il diritto…
- Art. 41Introduzione 1. Riconoscendo in che misura procedure d'appalto trasparenti, competitive e…
- Art. 42Portata e ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente capo si applicano a…
- Art. 43Principi generali 1. Relativamente a qualsiasi misura o a qualsiasi appalto disciplinato…
- Art. 44Pubblicazione delle informazioni sugli appalti 1. Ciascuna Parte: a) pubblica…
- Art. 45Pubblicazione degli avvisi Avviso di gara d'appalto 1. Per ciascun appalto disciplinato…
- Art. 46Condizioni per la partecipazione 1. L'ente appaltante subordina la partecipazione…
- Art. 47Qualificazione dei fornitori Gare selettive 1. Nel bandire una gara d'appalto selettiva…
- Art. 48Specifiche tecniche 1. L'ente appaltante si astiene dall'elaborare, dall'adottare o…
- Art. 49Documentazione di gara 1. L'ente appaltante trasmette ai fornitori la documentazione di…
- Art. 50Termini Compatibilmente con le proprie ragionevoli esigenze, l'ente appaltante accorda ai…
- Art. 51Trattative 1. Una Parte puo' incaricare i propri enti appaltanti di condurre trattative…
- Art. 52Gara a trattativa privata L'ente appaltante puo' bandire una gara a trattativa privata e…
- Art. 53Asta elettronica Se intende ricorrere all'asta elettronica per condurre un appalto…
- Art. 54Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti 1. L'ente appaltante adotta…
- Art. 55Trasparenza delle informazioni sugli appalti 1. L'ente appaltante comunica…
- Art. 56Diffusione delle informazioni 1. Ciascuna Parte fornisce tempestivamente, su richiesta…
- Art. 57Procedure nazionali di ricorso 1. Ciascuna Parte predispone procedure di ricorso…
- Art. 58Ulteriori negoziati 1. Le Parti riesaminano ogni anno l'efficace funzionamento del…
- Art. 59Regime asimmetrico e misure transitorie In considerazione del fabbisogno finanziario e…
- Art. 60Natura e ambito delle obbligazioni 1. Conformemente alle disposizioni del presente…
- Art. 61Obiettivo L'obiettivo della presente sezione e' prevenire e risolvere le controversie tra…
- Art. 62Ambito di applicazione Salvo diversa disposizione esplicita, la presente sezione si…
- Art. 63Consultazioni 1. Le Parti si adoperano a risolvere eventuali controversie…
- Art. 64Avvio della procedura di arbitrato 1. Quando una controversia non trova risoluzione…
- Art. 65Costituzione del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale e' composto da tre arbitri…
- Art. 66Relazione intermedia del collegio arbitrale Entro 90 giorni dalla costituzione, il…
- Art. 67Lodo del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale notifica il lodo alle Parti e al…
- Art. 68Esecuzione del lodo del collegio arbitrale Le Parti adottano le misure necessarie per…
- Art. 69Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione 1. Entro 30 giorni dalla notifica del lodo…
- Art. 70Esame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale 1. Prima…
- Art. 71Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione 1. Se, prima della scadenza…
- Art. 72Esame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo dopo la sospensione degli…
- Art. 73Soluzione concordata Le Parti possono in qualsiasi momento concordare la composizione di…
- Art. 74Regolamento di procedura 1. Le procedure per la composizione delle controversie di cui…
- Art. 75Informazioni e consulenza tecnica Su richiesta di una Parte o di propria iniziativa, il…
- Art. 76Norme di interpretazione I collegi arbitrali interpretano le disposizioni di cui all'art…
- Art. 77Lodi e decisioni del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale fa il possibile per…
- Art. 78Elenco degli arbitri 1. Il comitato di cooperazione compila, entro sei mesi dall'entrata…
- Art. 79Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC 1. Fino all'adesione dell'Iraq all'OMC, i…
- Art. 80Termini 1. Tutti i termini di cui alla presente sezione, compresi quelli per la notifica…
- Art. 81Assistenza finanziaria e tecnica 1. Per il raggiungimento degli obiettivi del presente…
- Art. 82Cooperazione in materia di sviluppo sociale e umano La cooperazione in questo settore…
- Art. 83Istruzione, formazione e giovani 1. Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione in…
- Art. 84Occupazione e sviluppo sociale 1. Le Parti concordano di potenziare la cooperazione in…
- Art. 85Societa' civile Riconoscendo il ruolo e il potenziale contributo di una societa' civile…
- Art. 86Diritti umani 1. Le Parti convengono di cooperare per promuovere e tutelare efficacemente…
- Art. 87Cooperazione sulle politiche industriali e a favore delle piccole e medie imprese 1. La…
- Art. 88Cooperazione in materia di investimenti 1. Le Parti cooperano al fine di creare un clima…
- Art. 89Norme industriali e valutazione della conformita' La Parti possono cooperare nei seguenti…
- Art. 90Cooperazione in materia di sviluppo agricolo, forestale e rurale L'obiettivo e'…
- Art. 91Energia 1. Le Parti si impegnano ad intensificare la cooperazione nel settore energetico…
- Art. 92Trasporti 1. Relativamente allo sviluppo di un sistema di trasporto sostenibile e…
- Art. 93Ambiente 1. Le Parti concordano sulla necessita' di intensificare e potenziare gli sforzi…
- Art. 94Telecomunicazioni Le Parti cooperano al fine di: a) promuovere e intensificare lo scambio…
- Art. 95Scienza e tecnologia 1. Le Parti promuovono, nel reciproco vantaggio, la cooperazione nel…
- Art. 96Cooperazione doganale e tributaria 1. Le Parti istituiscono una cooperazione doganale…
- Art. 97Cooperazione nel settore statistico Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e…
- Art. 98Stabilita' macroeconomica e finanze pubbliche 1. Le Parti convengono sull'importanza che…
- Art. 99Sviluppo del settore privato Le Parti concordano di cooperare al fine di sviluppare in…
- Art. 100Turismo 1. Le Parti si impegnano a migliorare la cooperazione onde garantire lo sviluppo…
- Art. 101Servizi finanziari Le Parti cooperano al fine di avvicinare le rispettive norme e…
- Art. 102Stato di diritto 1. Nella cooperazione in materia di giustizia, liberta' e sicurezza, le…
- Art. 103Cooperazione giudiziaria 1. Le Parti convengono di sviluppare la cooperazione giudiziaria…
- Art. 104Protezione dei dati personali 1. Le Parti convengono di cooperare per migliorare il…
- Art. 105Cooperazione in materia di migrazione e asilo 1. Le Parti ribadiscono l'importanza…
- Art. 106Lotta alla criminalita' organizzata e alla corruzione Le Parti convengono di collaborare…
- Art. 107Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo 1. Le Parti…
- Art. 108Lotta alle droghe illecite 1. Nel rispetto delle proprie leggi e normative, le Parti…
- Art. 109Cooperazione culturale 1. Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione bilaterale…
- Art. 110Cooperazione regionale 1. Le Parti concordano che la cooperazione deve contribuire a…
- Art. 111Consiglio di cooperazione 1. E' istituito un consiglio di cooperazione incaricato di…
- Art. 112Comitato di cooperazione e sottocomitati speciali 1. E' istituito un comitato di…
- Art. 113Comitato parlamentare di cooperazione 1. E' istituito un comitato parlamentare di…
- Art. 114Agevolazioni Per facilitare la cooperazione nell'ambito del presente accordo…
- Art. 115Applicazione territoriale Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori ai…
- Art. 116Entrata in vigore e rinnovo 1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del…
- Art. 117Applicazione provvisoria 1. Fatto salvo l'art. 116, l'Unione e l'Iraq convengono di…
- Art. 118Non discriminazione Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi…
- Art. 119Clausola evolutiva 1. Le Parti possono modificare, rivedere e ampliare, di concerto, il…
- Art. 120Altri accordi 1. Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea…
- Art. 121Mancata esecuzione dell'accordo 1. Le Parti adottano tutti i provvedimenti generali o…
- Art. 122Definizione delle Parti Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono l'Unione o…
- Art. 123Testi facenti fede Il presente accordo e' redatto in duplice copia nelle lingue bulgara…
- Art. 124Allegati, appendici, protocolli e note Gli allegati, le appendici, i protocolli e le note…
