[1]Condizioni per la partecipazione

[2]1. L'ente appaltante subordina la partecipazione all'appalto unicamente a quelle condizioni essenziali per garantire che i fornitori vantino la capacita' giuridica e finanziaria e le competenze commerciali e tecniche necessarie all'esecuzione dell'appalto. 2. Nel valutare se un fornitore soddisfa le condizioni per la partecipazione, l'ente appaltante:

  • a)ne analizza la capacita' finanziaria e commerciale e le competenze tecniche in base all'attivita' commerciale da questi svolta tanto all'interno che al di fuori del territorio della Parte cui l'ente appartiene;
  • b)non subordina la partecipazione di un fornitore all'appalto al fatto di aver gia' ottenuto uno o piu' appalti da un ente della Parte interessata o di vantare un'esperienza lavorativa sul territorio della Parte interessata;
  • c)puo' richiedere che il fornitore vanti una precedente esperienza pertinente ove tale condizione sia essenziale per soddisfare i requisiti dell'appalto. 3. L'ente appaltante esegue la valutazione in funzione delle condizioni previamente specificate negli avvisi o nella documentazione di gara. 4. I fornitori sono esclusi dalla partecipazione se incorrono in fattispecie del tipo: fallimento, false dichiarazioni, grave inadempienza nel rispetto di qualsiasi requisito o obbligo sostanziale in relazione a precedenti appalti, sentenze per reati gravi o per reati gravi contro la pubblica amministrazione, grave mancanza professionale o evasione fiscale.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art46 · fonte del testo

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