[1]Cooperazione in materia di sviluppo agricolo, forestale e rurale

[2]L'obiettivo e' promuovere la cooperazione nei settori agricolo, forestale e rurale per favorire la diversificazione, sane pratiche ambientali, uno sviluppo economico e sociale sostenibile e garantire la sicurezza alimentare. A tale scopo, le Parti prendono in considerazione:

  • a)il potenziamento della capacita' e delle attivita' di formazione nell'ambito delle pubbliche istituzioni;
  • b)misure intese a migliorare la qualita' dei prodotti agricoli, a sviluppare la capacita' delle associazioni di produttori e a sostenere le attivita' di promozione degli scambi;
  • c)misure ambientali, zoosanitarie e fitosanitarie e altri aspetti ivi connessi, tenendo conto della rispettiva legislazione vigente e nel rispetto delle norme OMC e delle disposizioni di altri accordi ambientali multilaterali;
  • d)misure intese allo sviluppo economico e sociale sostenibile delle aree rurali, tra cui sane pratiche ambientali, la silvicoltura, la ricerca, il trasferimento di conoscenze, l'accesso alle terre, l'irrigazione e la gestione delle acque, lo sviluppo rurale sostenibile e la sicurezza alimentare;
  • e)misure miranti a preservare il sapere agricolo tradizionale che definisce la specifica identita' delle popolazioni rurali, compresa la cooperazione sulle indicazioni geografiche, lo scambio di esperienze a livello locale e lo sviluppo di reti di cooperazione;
  • f)la modernizzazione del settore agricolo estesa alle pratiche agricole e alla diversificazione della produzione agricola.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art90 · fonte del testo

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