[1]Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC

[2]1. Fino all'adesione dell'Iraq all'OMC, i collegi arbitrali adottano un'interpretazione pienamente in linea con le pertinenti decisioni dell'Organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio relative alla presunta violazione di una disposizione di cui all'art. 62 del presente accordo contenente o riguardante una disposizione dell'accordo OMC. 2. I paragrafi da 3 a 6 si applicano dal momento dell'adesione dell'Iraq all'OMC. 3. Il ricorso alle disposizioni sulla composizione delle controversie di cui alla presente sezione non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, comprese quelle per la composizione delle controversie. 4. Se tuttavia una Parte ha avviato, per una misura specifica, una procedura di composizione delle controversie a norma dell'art. 64, paragrafo 1, del presente accordo o dell'accordo OMC, essa non puo' avviare nell'altra sede una procedura per la stessa questione fintanto che la prima procedura non si sia conclusa. Le Parti non possono inoltre denunciare in entrambe le sedi la violazione di un obbligo previsto negli stessi termini dal presente accordo e dall'accordo OMC. In un simile caso, dopo l'avvio di un procedimento di composizione delle controversie, la Parte non presenta una denuncia di violazione dello stesso obbligo a norma dell'altro accordo presso l'altra sede, a meno che la sede scelta non riesca, per motivi procedurali o giurisdizionali, a formulare conclusioni sulla denuncia relativa alla violazione di tale obbligo. 5. Ai fini del paragrafo 4:

  • a)i procedimenti di composizione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano avviati quando conclusi quando l'organo di conciliazione adotta la relazione del panel e quella dell'organo di appello, a seconda dei casi, in conformita' dell'art. 16 e dell'art. 17, paragrafo14, del DSU;
  • b)i procedimenti di composizione delle controversie a norma della presente sezione si considerano avviati quando una Parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale ai sensi dell'art. 64, paragrafo1, e si considerano conclusi quando il collegio arbitrale notifica il lodo alle Parti e al comitato di cooperazione ai sensi dell'art. 67. 6. Nessuna disposizione della presente sezione osta a che una Parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC. L'accordo OMC non puo' essere invocato al fine di impedire a una Parte di sospendere gli obblighi a norma del titolo II del presente accordo.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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