[1]Assistenza finanziaria e tecnica

[2]1. Per il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo, l'Iraq beneficia dell'assistenza finanziaria e tecnica dell'Unione sotto forma di sovvenzioni intese ad accelerare le trasformazioni economiche e politiche in Iraq. 2. Detta assistenza si esplica nell'ambito della cooperazione allo sviluppo dell'Unione conformemente ai pertinenti regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli obiettivi e i settori dell'assistenza prestata dall'Unione sono stabiliti in un programma indicativo che rispecchia le priorita' concordate tra le Parti in funzione delle esigenze e delle strategie di sviluppo dell'Iraq, della capacita' di assorbimento dei vari settori e dello stato di avanzamento delle riforme. 3. Le Parti assicurano lo stretto coordinamento tra l'assistenza tecnica dell'Unione e quella provenienti da altre fonti. La politica di cooperazione allo sviluppo e l'azione internazionale dell'Unione si ispirano agli obiettivi di sviluppo del Millennio e ai principali obiettivi e principi in materia di sviluppo convenuti nell'ambito dell'ONU e di altre organizzazioni internazionali competenti. Nell'attuare la politica di sviluppo, l'Unione tiene pienamente conto dei principi di efficacia degli aiuti, compresi quelli enunciati dalla dichiarazione di Parigi del 2marzo2005 e dal programma d'azione di Accra. 4. Fatte salve le disposizioni in materia di assistenza giudiziaria reciproca, la Parte destinataria dell'assistenza tecnica o finanziaria risponde tempestivamente alle richieste di cooperazione amministrativa provenienti dalle autorita' competenti dell'altra Parte, al fine di promuovere la lotta contro le frodi e le irregolarita' nell'ambito dell'assistenza dell'Unione. 5. Il Governo dell'Iraq nomina un punto di contatto antifrode competente a garantire una cooperazione efficace tra le istituzioni e gli organi dell'Unione, tra cui la Corte dei conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, soprattutto per quanto riguarda i relativi audit e attivita' di controllo intesi a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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