[1]Consiglio di cooperazione

[2]1. E' istituito un consiglio di cooperazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e esamina tutte le questioni importanti inerenti al presente accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Il consiglio di cooperazione puo' formulare opportune raccomandazioni con il mutuo consenso delle Parti. 2. Il consiglio di cooperazione e' composto da rappresentanti delle Parti. 3. Il consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno. 4. Ciascuna Parte puo' sottoporre al consiglio di cooperazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 5. Il consiglio di cooperazione puo' comporre la vertenza mediante una raccomandazione. 6. Le disposizioni del presente articolo non ostano e lasciano impregiudicate eventuali disposizioni specifiche in materia di composizione delle controversie di cui al titolo II del presente accordo.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art111 · fonte del testo

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