[1]Specifiche tecniche

[2]1. L'ente appaltante si astiene dall'elaborare, dall'adottare o dall'applicare specifiche tecniche o dal prescrivere procedure di valutazione della conformita' allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli agli scambi internazionali. 2. Nello stabilire, ove necessario, specifiche tecniche relative a beni o servizi oggetto dell'appalto, l'ente appaltante:

  • a)stabilisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali piuttosto che di caratteristiche di progettazione o descrittive;
  • b)determina le specifiche tecniche sulla base di norme internazionali o europee esistenti o, in assenza di queste, delle regolamentazioni tecniche nazionali, di norme o codici dell'edilizia nazionali riconosciuti. 3. Quando le specifiche tecniche si basano su caratteristiche di progettazione o descrittive, l'ente appaltante precisa eventualmente, inserendo nella documentazione di gara una dicitura del tipo "o equivalente", che verranno prese in considerazione le offerte di beni e servizi equivalenti che dimostrano di rispettare i requisiti dell'appalto. 4. L'ente appaltante si astiene dal prescrivere specifiche tecniche che impongano o richiamino un marchio, una denominazione commerciale, un brevetto, un diritto d'autore, un disegno o un tipo determinati, un'origine specifica, un produttore o un fornitore particolare, a meno che non esista altro modo sufficientemente preciso o comprensibile per descrivere i requisiti dell'appalto e cio' a condizione che l'ente inserisca nella documentazione di gara una dicitura del tipo "o equivalente". 5. L'ente appaltante non puo' sollecitare o accettare, da persone che possono avere un interesse commerciale nell'appalto, consulenze utilizzabili ai fini dell'elaborazione o dell'adozione di specifiche tecniche per un dato appalto fornite in modo da ostacolare la concorrenza. 6. Ciascuna Parte, ivi compresi i suoi enti appaltanti, puo', conformemente al presente articolo, elaborare, adottare o applicare specifiche tecniche intese a promuovere la preservazione delle risorse naturali e la tutela ambientale.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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