[1]Relazione intermedia del collegio arbitrale

[2]Entro 90 giorni dalla costituzione, il collegio arbitrale sottopone alle Parti una relazione intermedia che accerta i fatti, l'applicabilita' delle pertinenti disposizioni dell'accordo e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni in essa contenute. Ciascuna Parte puo' presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame su aspetti precisi della relazione intermedia entro 15 giorni dalla data della sua notifica. Le conclusioni del lodo definitivo del collegio arbitrale comprendono una motivazione adeguata delle argomentazioni presentate in fase di riesame intermedio e rispondono con chiarezza alle domande e alle osservazioni delle Parti.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art66 · fonte del testo

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