[1]Pubblicazione degli avvisi

[2]Avviso di gara d'appalto 1. Per ciascun appalto disciplinato, fatte salve le circostanze contemplate all'art. 52, l'ente appaltante pubblica un avviso di gara d'appalto sul mezzo appositamente indicato all'appendice III dell'allegato 1 del presente accordo. Ciascun avviso reca le informazioni di cui all'appendice IV dell'allegato 1 del presente accordo. Gli avvisi devono poter essere consultati gratuitamente per via elettronica tramite un unico punto di accesso. Avviso per estratto 2. Per ciascuno appalto che intende bandire, l'ente appaltante pubblica, contemporaneamente all'avviso di gara d'appalto, un avviso per estratto in una delle lingue dell'OMC garantendone la pronta consultazione. L'avviso per estratto comprende perlomeno le seguenti informazioni:

  • a)l'oggetto dell'appalto;
  • b)il termine per la presentazione delle offerte o, se applicabile, il termine per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d'appalto o per l'iscrizione nell'elenco a uso ripetuto;
  • c)il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara. Avviso di appalti programmati 3. Gli enti appaltanti sono incoraggiati a pubblicare quanto prima, nel corso di ogni esercizio finanziario, una comunicazione sugli appalti programmati in futuro (in appresso "avviso di appalti programmati") che indichi l'oggetto degli appalti e la data prevista per la pubblicazione dei relativi bandi. 4. Gli enti appaltanti elencati al suballegato 2 dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo possono pubblicare un avviso di appalti programmati in sostituzione di un avviso di gara d'appalto purche' vi forniscano il maggior numero di informazioni disponibili tra quelle elencate all'appendice IV dell'allegato 1 del presente accordo e precisino che i fornitori interessati devono manifestare all'ente appaltante il loro interesse per l'appalto.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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