[1]Consultazioni

[2]1. Le Parti si adoperano a risolvere eventuali controversie sull'interpretazione e sull'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 62 avviando consultazioni in buona fede finalizzate a trovare a una soluzione tempestiva, equa e concordata. 2. Ciascuna Parte chiede per iscritto all'altra Parte, con copia al comitato di cooperazione, l'avvio di consultazioni indicando la misura contestata e le disposizioni di cui all'art. 62 che ritiene applicabili. 3. Le consultazioni vengono avviate entro 30 giorni dalla data di inoltro della richiesta e si svolgono, salvo diversa decisione delle Parti, nel territorio della Parte convenuta. Le consultazioni si ritengono concluse entro 30 giorni dalla data di inoltro della richiesta, a meno che entrambe le Parti non decidano di proseguirle. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate. 4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o stagionali, sono avviate entro 15 giorni dalla data di inoltro della richiesta e si considerano concluse entro 15 giorni dalla data di inoltro della richiesta. 5. Se le consultazioni non sono avviate entro i termini di cui rispettivamente al paragrafo 3 o al paragrafo 4 oppure si concludono senza una soluzione concordata, la Parte attrice puo' chiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'art. 64.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art63 · fonte del testo

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