Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010
Legge 4 agosto 2015, n. 138
- Aggiornato al
- 3 settembre 2015
- Articoli
- 272
- Versioni storiche
- 277
- Art. 11.4Imprese pubbliche e imprese cui sono concessi diritti speciali (2) o diritti esclusivi 1…
- Art. 11.5Monopoli di Stato 1. Le Parti riordinano i monopoli di Stato di carattere commerciale in…
- Art. 11.6Cooperazione 1. Le Parti riconoscono l'importanza della cooperazione e del coordinamento…
- Art. 11.7Consultazione 1. In mancanza di norme piu' specifiche nell'accordo di cui all'articolo…
- Art. 11.8Risoluzione delle controversie Le Parti non fanno ricorso al capo 14 (Risoluzione delle…
- Art. 11.9Principi Le Parti convengono di adoperarsi per quanto possibile al fine di riparare o…
- Art. 11.10Definizione di sovvenzione e di specificita' 1. Una sovvenzione e' una misura che…
- Art. 11.11Sovvenzioni vietate (4,5) Le sovvenzioni seguenti sono considerate specifiche alle…
- Art. 11.12Trasparenza 1. Le Parti garantiscono la trasparenza nel settore delle sovvenzioni. A tale…
- Art. 11.13Relazioni con l'accordo OMC Le disposizioni della presente sezione fanno salvi i diritti…
- Art. 11.14Monitoraggio e verifica Le Parti sottopongono a una verifica permanente le questioni cui…
- Art. 11.15Ambito di applicazione 1. Le disposizioni degli articoli da 11.9 a 11.14 si applicano…
- Art. 12.1Definizioni Ai fini del presente capo si intende per: misura di applicazione generale…
- Art. 12.2Obiettivo e ambito di applicazione Riconoscendo l'incidenza che le rispettive…
- Art. 12.3Pubblicazione 1. Le Parti provvedono affinche' le misure di applicazione generale che…
- Art. 12.4Richieste di informazioni e punti di contatto 1. Le Parti creano o mantengono meccanismi…
- Art. 12.5Procedimenti amministrativi Al fine di amministrare in modo coerente, imparziale e…
- Art. 12.6Riesame e ricorso 1. Ciascuna delle Parti istituisce o mantiene istanze o procedure…
- Art. 12.7Qualita' ed efficacia della regolamentazione e buona condotta amministrativa 1. Le Parti…
- Art. 12.8Non discriminazione Ciascuna delle Parti applica alle persone interessate dell'altra…
- Art. 13.1Contesto e obiettivi 1. Richiamandosi all'Agenda 21 sull'ambiente e lo sviluppo del 1992…
- Art. 13.2Ambito di applicazione 1. Il presente capo si applica, salva diversa indicazione, alle…
- Art. 13.3Diritto di regolamentare e livelli di protezione Ciascuna delle Parti, riconoscendo il…
- Art. 13.4Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro 1. Le Parti riconoscono il valore…
- Art. 13.5Accordi multilaterali in materia di ambiente 1. Le Parti riconoscono il valore della…
- Art. 13.6Il commercio come fattore che favorisce lo sviluppo sostenibile 1. Le Parti confermano…
- Art. 13.7Mantenimento dei livelli di protezione nell'applicazione e nell'esecuzione di leggi…
- Art. 13.8Informazioni scientifiche Le Parti riconoscono l'importanza di tenere conto delle…
- Art. 13.9Trasparenza Le Parti, nel rispetto delle rispettive legislazioni interne, si impegnano a…
- Art. 13.10Esame degli effetti sulla sostenibilita' Le Parti si impegnano a esaminare, monitorare e…
- Art. 13.11Cooperazione Riconoscendo l'importanza di cooperare sugli aspetti attinenti al commercio…
- Art. 13.12Meccanismo istituzionale 1. Ciascuna delle Parti designa nell'ambito della sua…
- Art. 13.13Meccanismo di dialogo con la societa' civile 1. I membri dei gruppi consultivi nazionali…
- Art. 13.14Consultazioni governative 1. Una Parte puo' chiedere consultazioni con l'altra Parte su…
- Art. 13.15Gruppo di esperti 1. Salvo diversa decisione delle Parti, novanta giorni dopo la…
- Art. 13.16Risoluzione delle controversie Per ogni questione attinente al presente capo, le Parti si…
- Art. 14.1Obiettivo L'obiettivo del presente capo e' prevenire e risolvere le controversie tra le…
- Art. 14.2Ambito di applicazione Il presente capo si applica, salvo diversa indicazione, alle…
- Art. 14.3Consultazioni 1. Le Parti si adoperano per risolvere le controversie riguardanti…
- Art. 14.4Apertura della procedura di arbitrato 1. Qualora le Parti non siano riuscite a risolvere…
- Art. 14.5Costituzione del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale e' composto di tre arbitri…
- Art. 14.6Relazione interinale del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale trasmette alle…
- Art. 14.7Lodo del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale trasmette il proprio lodo alle Parti…
- Art. 14.8Esecuzione del lodo del collegio arbitrale Le Parti adottano le misure necessarie per…
- Art. 14.9Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione 1. Entro trenta giorni dalla trasmissione…
- Art. 14.10Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale 1. Prima…
- Art. 14.11Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione 1. Se prima della scadenza del…
- Art. 14.12Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente alla sospensione…
- Art. 14.13Soluzione concordata Le Parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione…
- Art. 14.14Regolamento di procedura 1. Le procedure di risoluzione delle controversie di cui al…
- Art. 14.15Informazioni e consulenza tecnica Su istanza di una Parte o di propria iniziativa, il…
- Art. 14.16Norme di interpretazione Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni di cui…
- Art. 14.17Decisioni e lodi del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale fa il possibile per…
- Art. 14.18Elenco degli arbitri 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, il…
- Art. 14.19Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC 1. Il ricorso alle disposizioni sulla…
- Art. 14.20Termini 1. Tutti i termini fissati nel presente capo, compresi quelli per la trasmissione…
- Art. 15.1Comitato per il commercio 1. Le Parti istituiscono un comitato per il commercio1…
- Art. 15.2Comitati specializzati 1. Sono istituiti i seguenti comitati specializzati sotto gli…
- Art. 15.3Gruppi di lavoro 1. Sono istituiti sotto gli auspici del comitato per il commercio i…
- Art. 15.4Decisioni 1. Nel perseguimento degli obiettivi del presente accordo, il comitato per il…
- Art. 15.5Modifiche 1. Le Parti possono convenire, per iscritto, di modificare il presente accordo…
- Art. 15.6Punti di contatto 1. Per facilitare la comunicazione e assicurare l'efficace attuazione…
- Art. 15.7Disposizioni in materia fiscale 1. Il presente accordo si applica alle misure fiscali…
- Art. 15.8Eccezioni relative alla bilancia dei pagamenti 1. Se una Parte incontra o rischia di…
- Art. 15.9Eccezioni relative alla sicurezza Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere…
- Art. 15.10Entrata in vigore 1. Il presente accordo e' approvato dalle Parti in conformita' delle…
- Art. 15.11Durata 1. Il presente accordo ha durata illimitata. 2. Ciascuna delle Parti puo'…
- Art. 15.12Adempimento degli obblighi 1. Le Parti adottano ogni provvedimento di natura generale o…
- Art. 15.13Allegati, appendici, protocolli e note Gli allegati, le appendici, i protocolli e le note…
- Art. 15.14Relazione con altri accordi 1. Salvo diversa indicazione, gli accordi precedenti tra gli…
- Art. 15.15Applicazione territoriale 1. Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori…
- Art. 15.16Testi facenti fede Il presente accordo e' redatto in due esemplari nelle lingue bulgara…
