[1]Eccezioni relative alla bilancia dei pagamenti

[2]1. Se una Parte incontra o rischia di incontrare gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti e nei rapporti finanziari con l'estero, puo' adottare o mantenere in vigore misure restrittive per quanto riguarda il commercio di merci e servizi e lo stabilimento. 2. Le Parti si adoperano per evitare l'applicazione delle misure restrittive di cui al paragrafo 1. Le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo sono non discriminatorie, di durata limitata e non vanno oltre quanto e' necessario per porre rimedio alle difficolta' della bilancia dei pagamenti e dei rapporti finanziari con l'estero. Tali misure sono conformi alle condizioni stabilite nell'accordo OMC e compatibili con lo Statuto del Fondo monetario internazionale, secondo il caso. 3. La Parte che mantiene in vigore o ha adottato le misure restrittive, o le modifica, ne informa sollecitamente l'altra Parte e presenta, non appena possibile, un calendario per la loro soppressione. 4. Se le restrizioni sono adottate o mantenute, in seno al comitato per il commercio ha luogo sollecitamente una consultazione nel corso della quale sono valutate la situazione della bilancia dei pagamenti della Parte interessata e le restrizioni adottate a norma del presente articolo, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali:

  • a)la natura e la portata delle difficolta' relative alla bilancia dei pagamenti e ai rapporti finanziari con l'estero;
  • b)l'ambiente economico commerciale esterno; o
  • c)le misure correttive alternative che potrebbero essere adottate. Nel corso delle consultazioni e' valutata la conformita' delle misure restrittive ai paragrafi 3 e 4 e sono presi in considerazione tutti i dati, statistici o di altro tipo, comunicati dal Fondo monetario internazionale (di seguito "FMI") relativi al cambio delle valute, alle riserve monetarie e alla bilancia dei pagamenti; le conclusioni sono basate sulla valutazione del FMI della bilancia dei pagamenti e della situazione finanziaria esterna della Parte interessata.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art158 · fonte del testo

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