[1]Comitato per il commercio

[2]1. Le Parti istituiscono un comitato per il commercio1 comprendente rappresentanti della Parte UE e rappresentanti della Corea. 2. Il comitato per il commercio si riunisce una volta all'anno alternativamente a Bruxelles o a Seul o su richiesta di una delle Parti. Il comitato per il commercio e' copresieduto dal ministro per il commercio della Corea e dal membro della Commissione europea responsabile del commercio, o dalle persone da essi designate. Il comitato per il commercio stabilisce il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno. 3. Il comitato per il commercio:

  • a)assicura il buon funzionamento del presente accordo;
  • b)sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione del presente accordo e ne promuove gli obiettivi generali;
  • c)sovrintende ai lavori di tutti i comitati specializzati, dei gruppi di lavoro e degli altri organismi istituiti in applicazione del presente accordo;
  • d)esamina i modi per rafforzare le relazioni commerciali tra le Parti;
  • e)fatti salvi i diritti conferiti nel capo 14 (Risoluzione delle controversie) e nell'allegato 14-A (Meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie), cerca i modi e i metodi appropriati per prevenire i problemi che possono insorgere nei settori oggetto del presente accordo o per risolvere le controversie che possono insorgere per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo;
  • f)studia l'evoluzione degli scambi commerciali tra le Parti;
  • g)esamina ogni altra questione d'interesse concernente un settore oggetto del presente accordo. 4. Il comitato per il commercio puo':
  • a)decidere di istituire comitati specializzati, gruppi di lavoro o altri organismi e delegare loro responsabilita';
  • b)comunicare con tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni del settore privato e della societa' civile;
  • c)esaminare la possibili modifiche del presente accordo o modificarne le disposizioni nei casi in esso espressamente previsti;
  • d)adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo;
  • e)emettere raccomandazioni o adottare decisioni nei modi previsti dal presente accordo;
  • f)adottare il proprio regolamento interno;
  • g)prendere, nell'esercizio delle sue funzioni, ogni altro provvedimento che le Parti possano convenire. 5. Il comitato per il commercio riferisce al comitato misto sulle sue attivita' e su quelle dei suoi comitati specializzati, dei gruppi di lavoro e degli altri organismi in ogni riunione ordinaria del comitato misto. 6. Fatti salvi i diritti conferiti nel capo 14 (Risoluzione delle controversie) e nell'allegato 14-A (Meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie), le Parti possono sottoporre al comitato per il commercio ogni questione concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo. 7. Se una Parte comunica al comitato per il commercio, ai comitati specializzati, ai gruppi di lavoro o ad altri organismi informazioni considerate riservate dalle sue leggi e dai suoi regolamenti, l'altra Parte tratta tali informazioni come riservate. 8. Riconoscendo l'importanza della trasparenza e dell'apertura, le Parti confermano il loro intento di prendere in considerazione, secondo le rispettive pratiche, il parere del pubblico al fine di basarsi su un'ampia pluralita' di prospettive nell'attuazione del presente accordo. --------- 1 Come indicato nel protocollo sulla cooperazione culturale, il comitato per il commercio non ha competenza per quanto riguarda il protocollo e il comitato per la cooperazione culturale esercita tutte le funzioni del comitato per il commercio in relazione a tale protocollo, ove queste funzioni siano pertinenti ai fini della sua applicazione.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art151 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari