[1]Decisioni e lodi del collegio arbitrale

[2]1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare le decisioni all'unanimita'. Qualora risulti pero' impossibile adottare una decisione all'unanimita', si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non e' in alcun caso reso pubblico. 2. I lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti e non creano alcun diritto ne' alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche. Il lodo indica le conclusioni di fatto, l'applicabilita' delle disposizioni pertinenti del presente accordo e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni in esso contenute. Salvo diversa decisione, il comitato per il commercio rende pubblico il lodo del collegio arbitrale in ogni sua parte.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art1417 · fonte del testo

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