[1]Informazioni e consulenza tecnica

[2]Su istanza di una Parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale puo' acquisire informazioni da qualunque fonte, comprese le Parti coinvolte nella controversia, se lo ritiene opportuno per la procedimento arbitrale. Il collegio arbitrale ha anche il diritto di acquisire il parere di esperti, se lo ritiene opportuno. Le informazioni cosi' ottenute devono essere comunicate a entrambe le Parti, che possono formulare osservazioni. Le persone fisiche o giuridiche interessate delle Parti sono autorizzate a presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale, in conformita' all'allegato 14-B.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art1415 · fonte del testo

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