[1]Relazione interinale del collegio arbitrale

[2]1. Il collegio arbitrale trasmette alle Parti, entro novanta giorni dalla sua costituzione, una relazione interinale che espone le constatazioni dei fatti, l'applicabilita' delle disposizioni pertinenti e le principali motivazioni delle sue conclusioni e raccomandazioni. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di questa scadenza, ne da' notifica per iscritto alle Parti e al comitato per il commercio, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio prevede di presentare la relazione interinale. La relazione interinale dovrebbe comunque essere trasmessa entro centoventi giorni dalla costituzione del collegio arbitrale. 2. Le Parti possono presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti particolari della relazione interinale entro quattordici giorni dalla sua trasmissione. 3. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per trasmettere la relazione interinale entro la meta' del termine di cui al paragrafo 1 e le Parti possono presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti particolari della relazione interinale entro la meta' del termine di cui al paragrafo 2. 4. Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle Parti sulla relazione interinale, il collegio arbitrale puo' modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno. Il lodo finale del collegio arbitrale contiene un esame degli argomenti avanzati nella fase di riesame intermedio.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art146 · fonte del testo

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