[1]Consultazioni governative

[2]1. Una Parte puo' chiedere consultazioni con l'altra Parte su ogni questione di comune interesse attinente al presente capo, comprese le comunicazioni dei gruppi consultivi nazionali di cui all'articolo 13.12, inviando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra Parte. Le consultazioni sono avviate non appena una Parte le richiede. 2. Le Parti compiono ogni sforzo per giungere a una soluzione che sia soddisfacente per entrambe. Le Parti si assicurano che la soluzione sia compatibile con le attivita' dell'OIL o delle organizzazioni o degli organismi ambientali multilaterali competenti, cosi' da accrescere la cooperazione e la coerenza tra i lavori delle Parti e di queste organizzazioni. Le Parti possono, se del caso e di comune accordo, consultare tali organizzazioni o questi organismi. 3. Una Parte, se ritiene che una questione debba essere ulteriormente esaminata, puo' chiedere che il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile sia convocato per esaminare la questione presentando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra Parte. Il comitato si riunisce sollecitamente e cerca di concordare una soluzione. La soluzione e' resa pubblica, salvo diversa decisione del comitato. 4. Il comitato puo' consultare i gruppi consultivi nazionali di una delle Parti o di entrambe e ciascuna delle Parti puo' consultare i rispettivi gruppi consultivi nazionali. Un gruppo consultivo nazionale di una Parte puo' anche presentare di sua iniziativa comunicazioni a quella Parte o al comitato.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art1314 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari