Art. 9 — Sostegno alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura
Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, comprese le cooperative che svolgono l'attivita' di produzione agricola, ubicate ((nella regione Calabria, nella regione autonoma della Sardegna o nella Regione siciliana)), interessate dalle avversita' atmosferiche di eccezionale intensita', verificatesi nei mesi di gennaio e febbraio 2026, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga al ((comma 4 del)) medesimo articolo 5 e con esclusione di quanto previsto al comma 2, lettera d), dello stesso articolo 5. Ai medesimi interventi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, con esclusione di quanto previsto al comma 2, lettera d), del medesimo articolo 5, e con le stesse modalita' e condizioni possono accedere anche le imprese e i consorzi della pesca e dell'acquacoltura. In relazione alle imprese di cui al primo periodo, per strutture aziendali si intendono anche le unita' da pesca. Le Regioni di cui al comma 1, in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le finalita' e alle condizioni di cui ai commi 1 e 2, il Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 e' rifinanziato di ((111,2 milioni)) di euro per l'anno 2026. ((Al fine di assicurare la massima tempestivita' nell'erogazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 e di favorire la rapida ripresa delle attivita' economiche e produttive, in deroga alle procedure ordinarie previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la liquidazione e l'erogazione degli indennizzi a valere sulle risorse di cui al comma 4 del presente articolo sono effettuate direttamente dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). A tal fine, l'AGEA si avvale dei dati e delle informazioni presenti nel fascicolo aziendale previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e nel Sistema informativo agricolo nazionale, predisponendo procedure automatizzate e domande precompilate. Le regioni di cui al comma 1 del presente articolo, effettuate le procedure di accertamento e delimitazione ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, trasmettono all'AGEA l'elenco definitivo dei beneficiari per l'immediata esecuzione dei pagamenti)). ((Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari a 111,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 24)). All'articolo 19, comma 1-quater, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla ((stipulazione)) di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, le parole: «al 31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026».
Testo vigente dal 28 aprile 2026
