Art. 9-bis — Interventi per la ripresa dell'attività produttiva delle imprese agricole e ittiche
((Le regioni sono autorizzate a destinare le risorse residue, risultanti dai precedenti riparti delle dotazioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nei limiti delle attuali disponibilita', vincolate nel risultato di amministrazione, per finanziare misure a favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonche' delle imprese e dei consorzi della pesca e dell'acquacoltura, che hanno subito danni alla produzione a causa di calamita' naturali e di eventi assimilabili ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004.)) ((Le regioni possono deliberare o integrare la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si applica l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le imprese e i consorzi di cui al comma 1 del presente articolo possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attivita' produttiva, di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, in deroga al comma 4 e con esclusione di quanto previsto dal comma 2, lettera d), del medesimo articolo 5)).
Testo vigente dal 28 aprile 2026
