Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 1, 9, comma 4, 10, comma 2, 11, commi 1 e 4, 15, comma 2, lettere a) e b), pari a ((euro 359.316.955)) per l'anno 2026, ((a euro 28.116.955)) per l'anno 2027 e ((a euro 3.116.955)) per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, si provvede:

  • a)quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2026 ((,)) mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ((,)) che, alla data del 18 febbraio 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;
  • b)quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
  • c)quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate risultanti dai precedenti riparti delle dotazioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, da destinare alle imprese ubicate ((nella regione Calabria e nella Regione siciliana));
  • d)quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;
  • e)quanto a euro 3.116.955 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • f)quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
  • f-bis)((quanto a euro 3.200.000 per l'anno 2026, mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 4,6 milioni di euro per l'anno 2026 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)). ((Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo e dagli articoli 5, comma 11, 6, comma 4, 16-bis, comma 5, e 22, comma 1, le amministrazioni interessate)) provvedono alle attivita' previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza ((nuovi o maggiori oneri)) a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 28 aprile 2026

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 28 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 2026 al 28 aprile 2026. 26 parole tolte, 112 parole aggiunte in 5 capoversi.

Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 1, 9, comma 4, 10, comma 2, 11, commi 1 e 4, 15, comma 2, lettere a) e b), pari a euro tolto: 356.116 aggiunto: 359.316.955 per l'anno 2026, aggiunto: a euro 28.116.955 tolto: euro per l'anno 2027 e aggiunto: a euro 3.116.955 tolto: euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, si provvede:

a) quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2026aggiunto: , mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388aggiunto: , che, alla data del 18 febbraio 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;

… 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, da destinare alle imprese ubicate tolto: nelle regioni Calabria e Sicilia aggiunto: nella regione Calabria e nella Regione siciliana;

f) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2025, n. 199tolto: . Le amministrazioni interessate, fermoaggiunto: ;

aggiunto: f-bis) quanto a euro 3.200.000 per l'anno 2026, mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 4,6 milioni di euro per l'anno 2026 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Fermo restando quanto previsto tolto: al comma 1, all'articolo 5, comma 9 e all'articolo 6, comma 2, aggiunto: dal comma 1 del presente articolo e dagli articoli 5, comma 11, 6, comma 4, 16-bis, comma 5, e 22, comma 1, le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi tolto: e aggiunto: o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-27;25~art24 · fonte del testo

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