Al fine di assicurare la necessaria tempestivita' nell'assolvimento delle attivita' tecniche e amministrativo-contabili connesse con la gestione delle misure conseguenti allo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, nonche' delle altre attivita' istituzionali di competenza delle Direzioni regionali di protezione civile, la Regione Calabria, la Regione autonoma ((della Sardegna e la Regione siciliana nonche' i comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della medesima deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, sono autorizzati)), in via straordinaria e per il triennio 2026-2028, a:

  • a)assumere personale non dirigenziale a tempo determinato ((o con altre forme)) di lavoro flessibile con le modalita' previste dall'articolo 35-quater, commi 1, lettera a), e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura dei posti vacanti delle strutture regionali di protezione civile ((nonche' delle strutture dei comuni interessati, nel limite di tre unita' per i comuni, le unioni o le forme associative con popolazione superiore a 10.000 abitanti e di un'unita' per i restanti comuni, unioni o forme associative));
  • b)avvalersi, per esigenze cui non sia possibile far fronte con il personale di cui alla lettera a), di personale dotato delle necessarie competenze professionali mediante il conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga al comma 6-bis del medesimo articolo 7 e all'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ((,)) e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le assunzioni di cui al comma 1, lettera a), e gli incarichi di cui al comma 1, lettera b), sono effettuati nel rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro o incarico. Per la Regione autonoma ((della)) Sardegna e la Regione ((siciliana)), le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto dei rispettivi statuti speciali, delle relative norme di attuazione e dell'ordinamento regionale in materia di personale. Alle assunzioni e agli incarichi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei limiti e delle capacita' assunzionali previsti dalla disciplina vigente in materia di ((spesa per il personale)), a carico dei rispettivi bilanci regionali ((e comunali)).

Testo vigente dal 28 aprile 2026

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Che cosa è cambiato dal 28 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 2026 al 28 aprile 2026. 5 parole tolte, 86 parole aggiunte in 3 capoversi.

… di competenza delle Direzioni regionali di protezione civile, la Regione Calabria, la Regione autonoma aggiunto: della Sardegna e la Regione tolto: Siciliana sono autorizzate aggiunto: siciliana nonche' i comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della medesima deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, sono autorizzati, in via straordinaria e per il triennio 2026-2028, a:

a) assumere personale non dirigenziale a tempo determinato o aggiunto: con altre forme di lavoro flessibile con le modalita' previste dall'articolo 35-quater, commi 1, … n. 165, per la copertura dei posti vacanti delle strutture regionali di protezione civile aggiunto: nonche' delle strutture dei comuni interessati, nel limite di tre unita' per i comuni, le unioni o le forme associative con popolazione superiore a 10.000 abitanti e di un'unita' per i restanti comuni, unioni o forme associative;

… fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147aggiunto: , e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 … di durata di ciascun contratto individuale di lavoro o incarico. Per la Regione autonoma aggiunto: della Sardegna e la Regione tolto: Siciliana aggiunto: siciliana, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto dei rispettivi … dei limiti e delle capacita' assunzionali previsti dalla disciplina vigente in materia di spesa tolto: del aggiunto: per il personale, a carico dei rispettivi bilanci regionali aggiunto: e comunali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-27;25~art12 · fonte del testo

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