Ai sensi di quanto previsto dal presente decreto, gli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026,)) comprendono anche gli eventi che, a partire dalla medesima data del 18 gennaio 2026, hanno causato il movimento franoso verificatosi nel territorio del comune di Niscemi e i danni in conseguenza dei predetti eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 comprendono i danni in conseguenza degli eventi che, a partire dalla medesima data del 18 gennaio 2026, hanno causato il movimento franoso verificatosi nel territorio del comune di Niscemi. ((Ai soggetti che alla data del 18 gennaio 2026 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa, dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel territorio di uno dei comuni interessati dagli eventi meteorologici per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con la citata deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 non si applicano, dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni in materia di verifica della regolarita' contributiva di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, nonche' le disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, esclusivamente per l'erogazione degli indennizzi di cui agli articoli 1 e 9 del presente decreto.)) ((Ai contributi pubblici previsti dal presente decreto non si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, se il danno da indennizzare deriva da eventi diversi da quelli da assicurare ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della medesima legge n. 213 del 2023. Per le microimprese e le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, danneggiate dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con la citata deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, le disposizioni di cui al suddetto articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 non si applicano ai fini della concessione dei contributi di cui al presente decreto, anche qualora il danno derivi da eventi soggetti all'obbligo di assicurazione, tenuto conto del breve intervallo temporale intercorso tra il termine per la stipulazione dei contratti assicurativi, di cui all'articolo 1, comma 101, della medesima legge n. 213 del 2023, e la data in cui si sono verificati gli eventi meteorologici oggetto degli interventi di protezione civile. Le microimprese e le piccole e medie imprese di cui al secondo periodo devono comunque stipulare i prescritti contratti assicurativi entro sessanta giorni dalla percezione del contributo, a pena di revoca dello stesso.)) ((Il comma 4-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, e' abrogato.)) ((Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione)).

Testo vigente dal 28 aprile 2026

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Che cosa è cambiato dal 28 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 2026 al 28 aprile 2026. 461 parole aggiunte.

… lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, aggiunto: pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, comprendono anche gli eventi che, a partire dalla medesima data del 18 gennaio … gennaio 2026, hanno causato il movimento franoso verificatosi nel territorio del comune di Niscemiaggiunto: . Ai soggetti che alla data del 18 gennaio 2026 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa, dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel territorio di uno dei comuni interessati dagli eventi meteorologici per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con la citata deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 non si applicano, dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni in materia di verifica della regolarita' contributiva di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, nonche' le disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, esclusivamente per l'erogazione degli indennizzi di cui agli articoli 1 e 9 del presente decreto. Ai contributi pubblici previsti dal presente decreto non si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, se il danno da indennizzare deriva da eventi diversi da quelli da assicurare ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della medesima legge n. 213 del 2023. Per le microimprese e le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, danneggiate dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con la citata deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, le disposizioni di cui al suddetto articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 non si applicano ai fini della concessione dei contributi di cui al presente decreto, anche qualora il danno derivi da eventi soggetti all'obbligo di assicurazione, tenuto conto del breve intervallo temporale intercorso tra il termine per la stipulazione dei contratti assicurativi, di cui all'articolo 1, comma 101, della medesima legge n. 213 del 2023, e la data in cui si sono verificati gli eventi meteorologici oggetto degli interventi di protezione civile. Le microimprese e le piccole e medie imprese di cui al secondo periodo devono comunque stipulare i prescritti contratti assicurativi entro sessanta giorni dalla percezione del contributo, a pena di revoca dello stesso. Il comma 4-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, e' abrogato. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-27;25~art23 · fonte del testo

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