Art. 8 — Sospensione di termini in favore delle imprese
Per le societa' e le imprese che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano la sede legale od operativa o unita' locali nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, fatte salve le misure di maggiore favore recate nelle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono sospesi nel periodo ((dal 18 gennaio 2026 al 31 marzo 2026)), senza applicazione di sanzioni e interessi:
- a)i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- b)gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 31 marzo 2026. Gli eventi meteorologici che hanno colpito le imprese di cui al comma 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia. Per le societa' e le imprese aventi sede operativa nei territori di cui al comma 1, tenute a presentare atti e documenti presso le ((camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)), sono sospesi, a decorrere dal 18 gennaio 2026 e fino al 30 aprile 2026, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1, lettera a), e del comma 3 sono effettuati in un'unica soluzione alla ripresa della decorrenza del termine. Sono regolate dal codice civile le locazioni stipulate dai titolari ((, ivi compresi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti,)) di attivita' economiche colpite dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, aventi ad oggetto immobili situati nei territori dei comuni di cui al comma 1 in cui l'attivita' si svolgeva, al fine di utilizzarli per la ripresa dell'attivita' medesima.
Testo vigente dal 28 aprile 2026
