Art. 19 — Disposizioni concernenti termini in materia di agricoltura
All'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo al contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo le parole: «della batteriosi,» le parole: «per un periodo di sette anni» sono soppresse;
- b)il comma 2-bis e' abrogato. All'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2025". All'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla lettera a), le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";
- b)alla lettera b), le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";
- c)alla lettera c), le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026". Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' prorogato ((al 31 dicembre 2026)).
Testo vigente dal 27 febbraio 2026
