Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversita' atmosferiche Le imprese agricole che hanno subito danni dalle ((gelate, brinate e grandinate)) eccezionali verificatesi nel mese di aprile ((, maggio e giugno)) 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio ((gelo, brina e grandine)), possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. ((1-bis. Le imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 21 e 22 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Calabria e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze assicurative, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nei limiti delle risorse di cui al comma 3-bis del presente articolo, che costituisce limite massimo di spesa)) Le regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1 del ((decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)), possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore ((del presente decreto)). Per gli interventi ((di cui al comma 1)), la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' ((incrementata di 160 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro riservati in favore degli imprenditori apistici)) per l'anno 2021. (( Per gli interventi di cui al comma 1-bis, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarieta' nazionale. - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021. 3-ter. All'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La regione Toscana puo' destinare eventuali economie di spesa agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102")) ((4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 161 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 105 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, quanto a 56 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto))
Testo vigente dal 25 luglio 2021
