Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. In considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse verificatasi in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente carattere strutturale, il tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' sostituito, salvo diversa pattuizione piu' favorevole per il debitore, dal tasso indicato al comma 3. Il tasso di sostituzione e' altresi' ridotto all'8 per cento con riferimento ai mutui ovvero a quote di mutuo di importo originario non superiore a 150 milioni di lire, o all'equivalente importo in valuta al cambio vigente al momento della stipulazione del contratto, accesi per l'acquisto o la costruzione di abitazioni, diverse da quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali spettano le detrazioni di cui alla lettera b) del comma 1 e al comma 1-ter dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La sostituzione di cui al presente comma non ha efficacia novativa, non comporta spese a carico del mutuatario e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001. 2 Il tasso di sostituzione e' stabilito, per le rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001, in misura non superiore al valore medio per il periodo gennaio 1986-ottobre 2000 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno. 2 Le disposizioni legislative in materia di limiti di tassi di interesse non si applicano ai finanziamenti ed ai prestiti, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, concessi o ricevuti in applicazione di leggi speciali in materia di debito pubblico di cui all'articolo 104 del trattato sull'Unione europea.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

con decorrenza dal 3 gennaio 2001

La Corte Costituzionale, con sentenza 14-25 febbraio 2002, n. 29 (in G.U. 1a s.s. 06/03/2002, n. 10), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo nella parte in cui dispone che la sostituzione prevista nello stesso comma si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001 anziche' a quelle che scadono dal giorno stesso dell'entrata in vigore del decreto-legge. Ha inoltre dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo limitatamente alle parole "per le rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001".

Testo vigente dal 7 marzo 2002

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21332/2026

    23 giugno 2026

    Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi in misura non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, come contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.

    Art. 1 · Art. 1339 c.c. · Art. 1375 c.c. · Art. 1419 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 60

Tutte le 9 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 29/2002

    Ha colpito questo articolo
    25 febbraio 2002

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 35, 41, 47 e 77 della Costituzione, in quanto la disposizione censurata - secondo cui devono intendersi usurari quegli interessi che eccedono il limite fissato dalla legge al momento in cui vengono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento - avrebbe introdotto, sotto l’apparenza di una norma interpretativa, una irragionevole sanatoria in favore degli istituti di credito ed in danno dei debitori mutuatari. Infatti nel caso di specie la questione è priva di rilevanza poiché trattandosi di interessi originariamente usurari pattuiti dopo l’entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, la disposizione censurata non poteva in alcun modo precludere, contrariamente all’esplicito assunto del rimettente, di far valere la nullità della relativa clausola.

    Art. 1 Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 436/2002

    Questione infondata
    31 ottobre 2002

    Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394 - convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24 - censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, secondo e terzo comma, e 47, primo comma e 77 della Costituzione, in quanto, ai fini dell'applicazione dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, stabilisce che l'usurarietà degli interessi va valutata esclusivamente al momento della pattuizione. Le censure riferite agli artt. 3, 24, 47 e 77 della Costituzione sono del tutto identiche ad altre già dichiarate non fondate, essendo stata altresì esclusa la fondatezza della premessa, posta a base della lamentata violazione dell'art. 41, secondo comma della Costituzione, circa la originaria applicabilità della legge n. 108 del 1996 anche ai contratti in corso al momento della sua entrata in vigore. - V., la sentenza n. 29/2002, quale precedente richiamato.

    Art. 1 Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 marzo 2002

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2001 al 7 marzo 2002. 2 parole tolte.

… sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. tolto: 2. In considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse verificatasi in Europa e in … del mutuatario e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001 tolto: 3. Il tasso di sostituzione e' stabilito, per le rate con scadenza a decorrere … rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un annoaggiunto: . Le disposizioni legislative in materia di limiti di tassi di interesse non si …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 14-25 febbraio 2002, n. 29 (in G.U. 1a s.s. 06/03/2002, n. 10), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo nella parte in cui dispone che la sostituzione prevista nello stesso comma si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001 anziche' a quelle che scadono dal giorno stesso dell'entrata in vigore del decreto-legge. Ha inoltre dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo limitatamente alle parole "per le rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2000-12-29;394~art1 · fonte del testo

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