Corte costituzionale

Sentenza n. 29/2002

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/02/2002 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del

decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394 (Interpretazione autentica

della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di

usura), promosso con ordinanza emessa il 30 dicembre 2000 dal

Tribunale di Benevento, iscritta al n. 153 del registro ordinanze

2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1a

serie speciale, dell'anno 2001, nonché nei giudizi di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre

2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio

2001, n. 24, promossi con ordinanze emesse il 4 maggio 2001 dal

Tribunale di Benevento e il 27 giugno 2001 dal Tribunale di Taranto,

rispettivamente iscritte ai numeri 587 e 703 del registro ordinanze

2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 33 e

38, 1ª serie speciale, dell'anno 2001 e nel giudizio di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 28 febbraio 2001, n. 24

(Conversione in legge, con modificazioni, del dcereto-legge

29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della

legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di

usura), promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 2001 dal Tribunale

di Trento, iscritta al n. 369 del registro ordinanze 2001 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di Scialpi Stefano, della Cassa

rurale ed artigiana-Banca di credito cooperativo del Sannio-Calvi

s.c. a r.l., del Mediocredito Trentino-Alto Adige s.p.a. e della

Banca nazionale del lavoro s.p.a. nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 dicembre 2001 il giudice

relatore Annibale Marini;

Uditi gli avvocati Antonio Tanza e Bruno Inzitari per Scialpi

Stefano, l'avvocato Antonio Baldassarre per la Cassa rurale ed

artigiana-Banca di credito cooperativo del Sannio-Calvi s.c. a r.l.,

per Mediocredito Trentino-Alto Adige s.p.a. e per la Banca nazionale

del lavoro s.p.a. e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il

Presidente del Consiglio dei ministri

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 30 dicembre 2000, depositata il 2 gennaio

2001, il Tribunale di Benevento - nel corso di un procedimento di

opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso, in favore di un istituto

di credito, per un credito derivante, a titolo di capitale ed

interessi, da un contratto di mutuo stipulato in data 4 agosto 1994 -

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 47 e 77 della

Costituzione, "questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,

comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2000" [recte: decreto-legge

29 dicembre 2000, n. 394 (Interpretazione autentica della legge

7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura)].

Espone il rimettente, in punto di rilevanza della questione, di

essere chiamato a decidere su un'istanza di sospensione della

provvisoria esecuzione, fondata sull'eccezione di nullità

sopravvenuta, ex art. 1815, secondo comma, del codice civile, della

pattuizione relativa agli interessi, alla stregua dell'indirizzo

giurisprudenziale espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza

17 novembre 2000, n. 14899. Aggiunge che, se non fosse intervenuta la

norma impugnata - secondo la quale, ai fini dell'applicazione

dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, l'usurarietà degli

interessi va valutata esclusivamente al momento della pattuizione -

egli si sarebbe senz'altro adeguato, nelle decisioni sull'istanza

degli opponenti e più in generale sulla successiva istruzione della

causa, all'opposto principio di diritto sancito nella suddetta

sentenza.

Ciò posto, deduce nel merito che il citato art. 1, comma 1, del

decreto-legge n. 394 del 2000 sarebbe innanzitutto lesivo dell'art. 3

della Costituzione "in quanto ( ..... ) contraddittoriamente ed

irragionevolmente riserva un ingiustificato trattamento di favore per

le banche e gli altri enti creditizi che abbiano commesso usura a

danno di coloro che in passato, indiscriminatamente sia prima sia

dopo il marzo 1996, hanno contratto mutui alle condizioni dettate dal

cartello bancario, i quali non possono più avvalersi delle

disposizioni della legge n. 108/1996 e quindi della nullità delle

clausole con le quali sono stati convenuti interessi usurari e

consequenzialmente del disposto di cui agli artt. 1339 e 1815, comma

2, del codice civile".

Ulteriore lesione del principio costituzionale di eguaglianza

deriverebbe poi dalla efficacia retroattiva della norma, solo

apparentemente di interpretazione autentica ma in realtà innovativa

e contrastante con l'interpretazione della legge n. 108 del 1996

pacificamente accolta in giurisprudenza, così da costituire una

sanatoria di rapporti di mutuo obiettivamente usurari.

Per gli stessi motivi risulterebbe altresì violato l'art. 24

della Costituzione, restando leso il diritto alla tutela

giurisdizionale di coloro i quali si sono opposti alle pretese degli

istituti di credito "in base al diritto vigente all'epoca della

domanda".

La norma denunciata si porrebbe inoltre in contrasto con

l'art. 47 della Costituzione, non tutelando il risparmio bensì

l'interesse dei banchieri ed ostacolando l'accesso al credito ed alla

proprietà della casa di abitazione, nonché con l'art. 77 della

Costituzione per carenza assoluta dei presupposti di necessità ed

urgenza giustificativi dell'emanazione dei decreti-legge.

1.1. - Si è costituita in giudizio la Cassa rurale ed

artigiana-Banca di credito cooperativo del Sannio-Calvi s.c. a r.l.,

concludendo per "la manifesta inammissibilità e/o manifesta

infondatezza e, in subordine, l'inammissibilità e/o infondatezza

della questione".

In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica la

parte deduce - a sostegno dell'eccezione di inammissibilità della

questione - che le censure che il rimettente muove alla norma

impugnata non si riferirebbero in realtà all'interpretazione

autentica dell'art. 1815, secondo comma, codice civile - essendo già

precedentemente evidente il riferimento di tale norma al solo momento

della pattuizione di interessi - ma riguarderebbero esclusivamente

gli effetti della norma stessa sulla diversa disposizione di cui

all'art. 644 del codice penale, di cui il medesimo giudice non

sarebbe chiamato a fare applicazione, nemmeno in via incidentale.

Che il regime civilistico della nullità delle clausole

contenenti la pattuizione di interessi usurari sia del tutto distinto

dal profilo penalistico, ed in sé autosufficiente, sarebbe del resto

confermato dal fatto stesso che il legislatore del 1996 ha provveduto

a riscrivere tanto la norma di cui all'art. 644 del codice penale

quanto, e separatamente, quella di cui all'art. 1815, secondo comma,

del codice civile.

Nel merito la questione sarebbe comunque - ad avviso della stessa

parte - manifestamente infondata o, in subordine, infondata, con

riferimento a tutti i parametri evocati.

Non sussisterebbe, in primo luogo, l'asserito contrasto con

l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della

contraddittorietà e irragionevolezza, in quanto la norma impugnata

non avrebbe privato i mutuatari, diversamente da quanto assume il

rimettente, del diritto di far valere la nullità delle clausole con

le quali siano stati convenuti interessi usurari, ma avrebbe

solamente ricondotto a ragionevolezza l'interpretazione della

disposizione che tale nullità sancisce, chiarendo che la pattuizione

è nulla solo se il tasso di interesse convenuto è superiore al

cosiddetto tasso soglia al momento della pattuizione e non anche

quando tale limite sia superato nel corso del rapporto, per effetto

di successive oscillazioni del medesimo tasso soglia.

La circostanza che le conseguenze di tale intervento

interpretativo siano obiettivamente favorevoli agli istituti di

credito non costituirebbe d'altro canto ragione sufficiente per

affermare che si sia voluto riconoscere un ingiustificato trattamento

di favore alle banche, attesa l'intrinseca ragionevolezza della

interpretazione imposta dal legislatore.

Prive di fondamento sarebbero altresì le censure, del pari

riferite all'art. 3 della Costituzione, riguardanti l'efficacia

retroattiva della norma.

Tali censure sembrerebbero muovere - ad avviso della parte

privata - dall'erroneo presupposto che l'interpretazione autentica

sia legittima solo in presenza di un contrasto di giurisprudenza e

che d'altro canto le norme retroattive a carattere innovativo siano

in quanto tali illegittime. Sarebbe vero al contrario, secondo la

stessa parte, che il legislatore può emanare norme interpretative

indipendentemente da qualsiasi contrasto di giurisprudenza, ed anche

al fine di imporre l'interpretazione che egli ritenga corretta, in

presenza di una difforme interpretazione giurisprudenziale, così

come dovrebbe in ogni caso ritenersi pacifica - alla luce della

giurisprudenza della Corte - la legittimità, nei limiti della

ragionevolezza, di norme retroattive a carattere innovativo, con la

sola eccezione delle norme penali in malam partem.

La norma impugnata, quand'anche le si volesse attribuire portata

innovativa, avrebbe perciò i requisiti per superare indenne lo

scrutinio di costituzionalità. Ritiene tuttavia la parte che essa

sia effettivamente interpretativa, in quanto ragionevolmente diretta

- per quanto riguarda l'aspetto civilistico - ad impedire una

interpretazione dell'art. 1815 del codice civile, pur avallata dalla

Corte di cassazione, contrastante con l'inequivoco tenore letterale

della disposizione stessa, oltreché con numerosi principi

costituzionali.

L'interpretazione della legge n. 108 del 1996 accolta dalla

Cassazione contrasterebbe in particolare - ad avviso sempre della

parte - sia con l'art. 3 della Costituzione, perché favorirebbe

irragionevolmente una delle parti del rapporto, sia con l'art. 47

della Costituzione, perché introdurrebbe uno squilibrio nel sistema

tale da provocare la scomparsa dei mutui a tasso fisso, sia con

l'art. 41, primo e secondo comma, della Costituzione, perché si

tradurrebbe in una lesione dell'autonomia privata non giustificata da

ragioni di utilità sociale, sia infine con l'art. 25, secondo comma,

della Costituzione, perché renderebbe possibile, sul versante

penalistico, l'assoggettamento a sanzione di una condotta non

costituente reato nel momento in cui viene posta in essere.

Alla norma impugnata dovrebbe coerentemente riconoscersi

carattere interpretativo anche per quanto riguarda l'aspetto

penalistico - peraltro privo di rilevanza nel giudizio a quo -

proprio in quanto le modifiche apportate all'art. 644 del codice

penale dalla legge n. 108 del 1996 non potevano sicuramente

attribuire autonomo rilievo penale al momento della corresponsione,

quando questa fosse stata attuativa di una legittima convenzione, in

quanto ne sarebbe appunto derivata la violazione dell'art. 25,

secondo comma, della Costituzione.

Sarebbero del pari non fondate le censure che il rimettente muove

alla norma impugnata, con riferimento al parametro di cui all'art. 24

della Costituzione, in relazione al pregiudizio che ne deriverebbe

per coloro i quali hanno resistito in giudizio alle pretese delle

banche confidando nell'indirizzo giurisprudenziale seguito dalla

Cassazione.

Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti,

l'incidenza delle norme interpretative sui giudizi in corso non

determina l'illegittimità costituzionale delle norme stesse, se il

loro contenuto non è irragionevole e non altera ingiustificatamente

la parità tra le parti.

La norma impugnata, poi, non contrasterebbe nemmeno con l'art. 47

della Costituzione, in quanto, lungi dallo scoraggiare i piccoli

risparmiatori dall'accesso al credito per l'acquisto della casa,

avrebbe anzi evitato la scomparsa dal mercato finanziario dei mutui a

tasso fisso, più graditi a coloro che dispongono di redditi

costanti.

La censura riferita all'art. 77 della Costituzione sarebbe infine

superata dall'avvenuta conversione in legge del decreto.

1.2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o

infondatezza della questione.

In via preliminare, la parte pubblica eccepisce il difetto di

motivazione in punto di rilevanza "con riferimento sia all'aspetto

degli interessi moratori sia alla configurabilità di clausole di

pattuizione di interessi usurari nel caso di fonte contrattuale del

rapporto antecedente all'entrata in vigore della legge n. 108/1996".

Nel merito, quanto alle censure riferite all'art. 3 della

Costituzione, l'Avvocatura sottolinea il carattere strutturalmente e

funzionalmente interpretativo della norma denunciata, "in quanto

destinata a combinarsi in sede applicativa con le immutate

disposizioni interpretate, con le quali forma, rispettivamente, un

unico plesso precettivo". Essa avrebbe lo scopo di eliminare ogni

dubbio in ordine alla funzione sanzionatoria, e non riequilibratrice

del rapporto sinallagmatico, dell'art. 1815, secondo comma, del

codice civile, escludendo del tutto ragionevolmente che la

valutazione del carattere usurario degli interessi possa effettuarsi

con riferimento ad un momento successivo a quello della stipulazione

della relativa clausola.

Del tutto insussistente sarebbe la lamentata violazione

dell'art. 24 della Costituzione, operando la norma denunziata sul

piano sostanziale della disciplina dei rapporti e non su quello

processuale della tutela dei diritti, così come prive di fondamento

dovrebbero ritenersi le censure riferite all'art. 47 della

Costituzione, discendendo proprio dalla norma costituzionale la

necessità di assicurare, nell'interesse dei risparmiatori,

l'equilibrio finanziario delle imprese esercenti il credito a medio e

lungo termine e di tutelare l'affidabilità del settore assicurando

certezza alle relazioni giuridiche.

Quanto infine al parametro di cui all'art. 77 della Costituzione,

l'Avvocatura rileva come gli interventi di cui all'art. 1, comma 2,

del decreto-legge n. 394 del 2000 - finalizzati al riequilibrio dei

rapporti di mutuo a tasso fisso - rendessero parallelamente

necessaria una corretta definizione del normale quadro applicativo

degli articoli 644 del codice penale e 1815, secondo comma, del

codice civile, soggetto a forzature in sede giurisprudenziale a causa

delle avvertite esigenze di tutela delle situazioni di squilibrio

determinate da eventi eccezionali.

2. - Con ordinanza del 18 marzo 2001, depositata il 4 aprile

2001, il Tribunale di Trento ha sollevato, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge 28 febbraio 2001, n. 24, avente ad oggetto la

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 394 del

2000.

Il rimettente premette, quanto alla rilevanza della questione, di

essere chiamato a decidere, tra l'altro, su una domanda di

accertamento della nullità della pattuizione di interessi relativa

ad un contratto di finanziamento stipulato in data 26 gennaio 1993,

avanzata nel corso dell'anno 1998 per violazione delle norme di cui

alla legge n. 108 del 1996, e precisa che, in difetto della

intervenuta normativa di cui al decreto-legge citato, egli si sarebbe

senz'altro uniformato alla giurisprudenza della Cassazione, secondo

cui deve ritenersi illegittima la pattuizione di interessi moratori a

tasso divenuto usurario a seguito della legge n. 108 del 1996, anche

se stipulata anteriormente all'entrata in vigore della legge, "con

conseguente sostituzione di un tasso diverso a quello divenuto ormai

usurario, limitatamente a quella parte di rapporto non ancora

esaurito all'entrata in vigore della legge n. 108/1996".

Ai mutui a tasso fisso stipulati anteriormente all'entrata in

vigore della legge n. 108 del 1996, ed ancora in essere alla data di

entrata in vigore del decreto-legge n. 394 del 2000, si applicherebbe

invece la disciplina dettata dall'art. 1, comma 2, dello stesso

decreto-legge, con la conseguente sostituzione del tasso pattuito con

quello indicato al comma 3 dello stesso articolo. Tale sostituzione,

peraltro, in quanto limitata alle rate che scadono successivamente al

2 gennaio 2001, comporterebbe che per il periodo intercorrente tra

l'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 e la suddetta data

del 2 gennaio 2001 il debitore sarebbe tenuto a corrispondere gli

interessi nella misura pattuita, ancorché eccedente il cosiddetto

tasso soglia.

Si verificherebbe in tal modo, ad avviso del rimettente, una

ingiustificata disparità di trattamento tra cliente e banca (oltre

che tra singoli clienti in relazione alle specifiche situazioni) con

un trattamento di favore nei confronti di quest'ultima in danno di

coloro che abbiano contratto mutui a tasso fisso prima del 1996 e -

per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge

n. 108 del 1996 ed il 31 dicembre 2000 - non possano giovarsi del

cosiddetto tasso di sostituzione.

2.1. - Si è costituita in giudizio la s.p.a. Mediocredito

Trentino-Alto Adige, convenuta nel giudizio a quo, concludendo per la

declaratoria di manifesta inammissibilità o manifesta infondatezza,

ovvero di inammissibilità o infondatezza della questione.

Ad avviso della parte, la questione - come viene illustrato in

una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica - sarebbe

inammissibile sotto diversi profili.

In primo luogo, per difetto di rilevanza, nella parte in cui il

rimettente sembrerebbe prospettare una disparità di trattamento tra

i singoli clienti degli istituti di credito.

Secondariamente, per indeterminatezza della questione, non

essendo chiaro se lo stesso rimettente si dolga di una disparità di

trattamento, nei rapporti tra cliente e banca (quanto ai mutui a

tasso fisso), ponendo a confronto la situazione di tali rapporti

prima e dopo l'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, come

interpretata dal decreto-legge n. 394 del 2000, ovvero se egli

invochi una pronunzia additiva volta a retrodatare l'applicabilità

dei tassi di sostituzione.

Sotto altro aspetto, ritenuta come vera la prima delle due

ipotesi sopra prospettate, per incomparabilità delle situazioni

messe a confronto, derivando la loro diversità di disciplina dal

normale fenomeno della successione temporale delle leggi.

Da ultimo perché il rimettente o vuole censurare il merito della

scelta legislativa, ma pone allora una questione politica e non di

legittimità costituzionale, ovvero intende invocare - riferendosi al

secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge - una pronuncia additiva

in virtù della quale l'applicabilità del cosiddetto tasso di

sostituzione venga fatta retroagire, ma in tal caso si prefigurerebbe

la possibilità di diverse alternative, tali da rendere evidente come

la scelta si collochi sul piano tipico della discrezionalità

legislativa.

Nel merito, ed ipotizzando comunque che l'oggetto della questione

di legittimità costituzionale sia il secondo comma dell'art. 1 del

decreto-legge, la parte privata deduce che il legislatore,

intervenuto con la norma di interpretazione autentica contenuta nel

primo comma dello stesso articolo, al fine di riequilibrare la

gravosa situazione che si era venuta a creare per le banche a seguito

della erronea interpretazione della legge del 1996 operata dalla

Cassazione, ha poi ritenuto opportuno venire incontro - pur senza

esservi tenuto ed in un quadro di complessivo bilanciamento degli

interessi contrapposti - alle aspettative che erano insorte nei

mutuatari a tasso fisso "in considerazione dell'eccezionale caduta

dei tassi di interesse avvenuta in Europa ed in Italia", prevedendo,

appunto ai commi secondo e terzo, una sostituzione autoritativa in

senso riduttivo dei tassi, al fine di riportarli ad una soglia

inferiore al tasso usurario.

Si tratterebbe dunque - ad avviso della parte - di un intervento

non dovuto, ma giustificato da ragioni meramente equitative che

renderebbero non irragionevole la fissazione della sua decorrenza da

data prossima a quella di entrata in vigore del decreto-legge e della

successiva legge di conversione piuttosto che dalla data di

superamento del tasso soglia o da quella di stipula dei mutui.

2.2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o

infondatezza della questione.

Ad avviso dell'Avvocatura, l'ordinanza sarebbe innanzitutto

carente di motivazione in punto di rilevanza nella parte in cui

prende a riferimento, al fine di valutare l'usurarietà sopravvenuta

del tasso pattuito, il tasso soglia relativo ai mutui con garanzia

reale piuttosto che quello, più elevato, riferito alle aperture di

credito in conto corrente.

La medesima ordinanza sarebbe inoltre ambigua quanto

all'individuazione delle disposizioni oggetto di censura, non essendo

chiaro se il dubbio di legittimità costituzionale si riferisca al

comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge ovvero ai successivi commi 2 e

3.

Ulteriore profilo di inammissibilità sarebbe rappresentato dal

fatto che il rimettente sembrerebbe invocare un'inammissibile

sentenza manipolativa "che recuperi al sistema della stessa legge

antiusura n. 108/1986 [recte: n. 108 del 1996] il diverso parametro

rappresentato dal tasso definito dal comma 3 dell'art. 1 del

decreto-legge n. 394/2000, così incidendo sulle scelte di sistema

(soluzioni e parametri) operate dal legislatore nella sua

discrezionalità".

Sarebbe da ultimo non chiaro se nella specie si discuta di

interessi corrispettivi o moratori.

Nel merito, la non fondatezza della questione è argomentata

sulla scorta di considerazioni del tutto analoghe a quelle svolte nel

precedente giudizio.

3. - Con ordinanza emessa e depositata in data 4 maggio 2001, il

Tribunale di Benevento, nel corso di un giudizio di opposizione a

decreto ingiuntivo, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24,

35, 41 e 47 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2001,

n. 24, di conversione dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge

29 dicembre 2000, n. 394.

Il rimettente espone, in punto di rilevanza, di doversi

pronunciare sull'istanza, avanzata dall'opponente, di nomina di un

consulente tecnico contabile per il calcolo degli interessi

effettivamente dovuti in virtù di un contratto di mutuo stipulato

dopo l'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, sul presupposto

della nullità della originaria pattuizione alla stregua

dell'indirizzo giurisprudenziale di cui alla sentenza della Corte di

cassazione 17 novembre 2000, n. 14899. Precisa, in fatto, che il

tasso pattuito e richiesto dalla banca in via monitoria,

corrispettivo del 21 e moratorio del 2, risulterebbe usurario sia

in riferimento al tasso effettivo globale medio da ultimo rilevato

per i finanziamenti bancari a medio termine, sia in riferimento a

quello ancor più basso delle rilevazioni precedenti.

Muovendo dall'esplicito presupposto che la norma impugnata trovi

applicazione anche in ipotesi di pattuizione di interessi già in

origine usurari, il rimettente assume violati gli articoli 3, 24 e 47

della Costituzione in base ad argomentazioni sostanzialmente

identiche a quelle svolte nella precedente ordinanza del 30 dicembre

2000.

La medesima norma, riconoscendo al prestito del denaro una

redditività eccessiva e sproporzionata rispetto alla media stabilita

dal libero mercato, contrasterebbe altresì con l'art. 35, primo

comma, della Costituzione, che tutela il lavoro in tutte le sue forme

ed applicazioni, e con l'art. 41, secondo comma, della Costituzione,

secondo cui l'iniziativa economica privata non può svolgersi in

contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla

sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

3.1. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o

infondatezza della questione.

Premesso che il contratto dedotto nel giudizio a quo risulta

stipulato dopo l'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, la

parte pubblica rileva in primo luogo che il rimettente non avrebbe

indicato a quale categoria di operazioni creditizie si riferisca il

contratto stesso, ai fini della individuazione del tasso soglia, né

avrebbe chiarito se il tasso convenuto - come in realtà sembrerebbe

desumersi da taluni passi dell'ordinanza - fosse superiore al tasso

soglia già al momento della stipula, dal che deriverebbe

l'irrilevanza della questione.

Osserva inoltre che l'ordinanza risulterebbe priva di motivazione

anche con riguardo alla problematica relativa all'applicabilità

delle norme antiusura agli interessi moratori.

Nel merito, in riferimento ai parametri di cui agli articoli 3,

24 e 47 della Costituzione, l'Avvocatura ribadisce le argomentazioni

svolte nell'atto di intervento nel primo giudizio promosso dal

medesimo rimettente. Quanto poi agli ulteriori parametri di cui agli

articoli 35, primo comma, e 41, secondo comma, della Costituzione, ne

deduce la non pertinenza "data la sottolineata essenzialità del

momento della pattuizione ai fini della qualificazione della condotta

dell'operatore economico".

4. - Il Tribunale di Taranto, con ordinanza emessa e depositata

in data 27 giugno 2001, nel corso di un giudizio di opposizione

all'esecuzione ha sollevato questione di legittimità costituzionale

della stessa norma, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e

24, primo e secondo comma, della Costituzione.

Il rimettente espone, in punto di rilevanza, che il credito

azionato in via esecutiva, derivante da un contratto di mutuo

stipulato anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 108 del

1996, è in parte costituito da interessi convenzionali ad un tasso

che - per un periodo di oltre due anni, dal marzo 1997 all'agosto

1999 - risulta superiore al tasso soglia fissato ai sensi della

stessa legge.

Quanto alla non manifesta infondatezza, assume innanzitutto che

le modifiche apportate all'art. 644 del codice penale dall'art. 1

della citata legge n. 108 del 1996 avrebbero portato a configurare

due diverse tipologie di fatti di usura: il farsi promettere

interessi usurari ed il farsi dare interessi usurari.

Il decreto-legge n. 394 del 2000, nell'escludere la rilevanza

penale della ricezione di interessi divenuti usurari, per il

superamento del tasso soglia, successivamente alla pattuizione,

avrebbe in realtà abrogato, con norma dunque innovativa e non

meramente interpretativa, la seconda delle due figure di usura, con

efficacia retroattiva anche agli effetti civili.

Siffatta retroattività agli effetti civili si porrebbe in

contrasto, sotto diversi aspetti, con il principio generale di

ragionevolezza.

In primo luogo, la norma introdurrebbe infatti una irragionevole

disparità di trattamento tra coloro i quali sono ora tenuti a

corrispondere somme che precedentemente non erano dovute ed i

percettori delle stesse, "ora ingiustificatamente avvantaggiati,

oltre che in sede penale, anche in sede civile".

Ulteriore disparità di trattamento sussisterebbe poi tra gli

operatori del settore creditizio che abbiano correttamente ricondotto

i tassi di interesse pattuiti nei limiti del tasso soglia e coloro

che ciò non abbiano fatto e, parallelamente, tra le rispettive

controparti.

La norma impugnata, infine, frustrerebbe la possibilità di agire

e resistere in giudizio in capo a coloro ai quali la legge n. 108 del

1996 aveva attribuito la possibilità di tutela giurisdizionale.

4.1. - Si è costituito in giudizio Stefano Scialpi, opponente

nel giudizio a quo, concludendo per l'accoglimento della questione di

legittimità costituzionale.

In aggiunta ai profili di contrasto con l'art. 3 della

Costituzione prospettati dal rimettente, la suddetta parte privata

individua un'ulteriore lesione del principio di eguaglianza nella

irragionevole disparità di trattamento che la norma realizzerebbe

tra i contraenti di mutui a tasso fisso stipulati prima dell'entrata

in vigore della legge n. 108 del 1996 - che si vedrebbero negati i

rimedi di tutela negoziale di cui agli articoli 1339 e 1815, secondo

comma, del codice civile - ed i contraenti di rapporti di credito

diversi da quelli interessati dalla sanatoria governativa (come le

aperture di credito in conto corrente), i quali potrebbero continuare

a giovarsi della normativa antiusura. Con un trattamento, dunque,

irragionevolmente deteriore proprio per quella tipologia di relazioni

- i mutui a tasso fisso - più direttamente interessata allo

strumento di tutela del contraente debole offerto dalla legislazione

antiusura.

La medesima norma si porrebbe altresì in contrasto con il

principio di ragionevolezza in quanto restringerebbe anche il campo

di applicazione del delitto di cui all'art. 644 del codice penale,

privando la collettività di uno strumento di lotta alle forme più

subdole di usura.

La parte assume poi che la norma censurata sarebbe ulteriormente

in contrasto con gli articoli 3, 24, 101, 102 e 104 della

Costituzione sotto il profilo della violazione dei limiti

costituzionali al potere del legislatore di emanare disposizioni

interpretative.

Dovrebbe in primo luogo escludersi che si tratti di norma

interpretativa in senso stretto, proprio in quanto essa si riferisce

non già all'intero complesso delle operazioni di credito regolate

dalla legge n. 108 del 1996 bensì solamente ai rapporti di mutuo a

tasso fisso.

Difetterebbero poi, nella specie, i presupposti stessi per

l'emanazione di norme interpretative, quali individuati dalla stessa

giurisprudenza costituzionale, attesa la mancanza di qualsiasi

contrasto interpretativo.

Risulterebbe in ogni caso violato il principio dell'affidamento

del cittadino nella sicurezza giuridica, contrastandosi d'autorità,

a distanza di oltre cinque anni dalla entrata in vigore della legge,

un indirizzo interpretativo ormai consolidatosi nella giurisprudenza

di legittimità, mediante l'introduzione di una disciplina

derogatoria riguardante, irragionevolmente, i soli mutui a tasso

fisso.

Ne conseguirebbe, sotto altro aspetto, la violazione delle

funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario,

difettando la norma dei necessari requisiti di generalità ed

astrattezza, nonché la lesione del diritto dei cittadini alla tutela

giurisdizionale.

La stessa norma, infine, violerebbe l'art. 77 della Costituzione,

per carenza assoluta dei presupposti di necessità ed urgenza

giustificativi della decretazione d'urgenza, nonché gli articoli 3 e

47 della Costituzione, in quanto obiettivamente finalizzata a

convalidare una pratica dannosa per l'economia e contrastante con il

principio di tutela del risparmio.

4.2. - Si è altresì costituita in giudizio la Banca nazionale

del lavoro S.p.a., convenuta nel giudizio di opposizione

all'esecuzione, concludendo per "la manifesta inammissibilità e/o la

manifesta infondatezza e, in subordine, la inammissibilità e/o la

manifesta infondatezza della questione".

A sostegno della eccezione di inammissibilità per difetto di

rilevanza la parte deduce - in una memoria depositata nell'imminenza

dell'udienza pubblica - che la prospettazione del rimettente

risulterebbe incentrata sulla asserita illegittimità costituzionale

di quella parte della norma impugnata recante l'interpretazione

autentica dell'art. 644 del codice penale, di cui il rimettente

stesso non dovrebbe fare sicuramente applicazione.

La questione, nei termini proposti, sarebbe comunque infondata

nel merito. Ad avviso della parte, infatti, il rimettente muoverebbe

da una premessa interpretativa erronea, in quanto l'art. 644 del

codice penale, come modificato dalla legge n. 108 del 1996, non

prevedeva come autonoma figura di reato la percezione di interessi,

superiori al tasso soglia, che non fossero tuttavia usurari al

momento della pattuizione. Il riferimento, contenuto nella norma, al

farsi dare, oltre che al farsi promettere, interessi usurari, avrebbe

avuto unicamente lo scopo di rendere punibili i comportamenti

consistenti nella percezione di interessi usurari non preceduta da

una autonoma pattuizione.

Ne resterebbe perciò confermata la funzione autenticamente

interpretativa della norma impugnata.

Deduce ancora la parte - sulla scorta di argomentazioni identiche

a quelle svolte dall'Istituto di credito costituito nel procedimento

promosso dal Tribunale di Benevento con l'ordinanza del 30 dicembre

2000 - l'erroneità dell'interpretazione data dalla Corte di

cassazione alla legge n. 108 del 1996 e contesta altresì la tesi del

rimettente secondo la quale la norma impugnata avrebbe introdotto una

ingiustificata disparità di trattamento in danno di coloro i quali

sarebbero ora tenuti a corrispondere somme che non erano dovute prima

che la norma stessa intervenisse.

Quand'anche, infatti, volesse attribuirsi a detta norma carattere

innovativo e non interpretativo, essa risulterebbe comunque

giustificata dalla finalità di riequilibrare "la clamorosa

disparità di trattamento che si era venuta a determinare tra le

parti del contratto di mutuo per effetto della applicazione di norme

per le quali (sul piano civilistico in evidente contrasto con

l'art. 1815 del codice civile come modificato dalla legge del 1996)

il momento della corresponsione degli interessi doveva essere quello

cui far riferimento per la determinazione della soglia usuraria, pur

se tale corresponsione fosse attuativa di una convenzione lecita al

momento della pattuizione".

Parimenti infondato o addirittura inammissibile sarebbe l'assunto

relativo alla disparità di trattamento che si sarebbe verificata tra

le banche che avessero ricondotto spontaneamente la pattuizione nei

limiti della non usurarietà e quelle che non si fossero invece

indotte a tale rinegoziazione e, parallelamente, tra i mutuatari che

avessero beneficiato di rinegoziazione e coloro che non l'avessero

ottenuta.

L'asserita disparità tra banche sarebbe infatti irrilevante nel

giudizio a quo mentre quella tra mutuatari sarebbe una disparità di

mero fatto, dovuta a comportamenti del tutto eventuali, in quanto

tale irrilevante ai fini del giudizio di costituzionalità.

Non sussisterebbe, poi, la prospettata violazione del diritto di

agire in giudizio, né la conseguente lesione di un affidamento

legittimamente sorto, proprio in considerazione della natura

interpretativa della norma, in virtù della quale deve escludersi che

nel patrimonio giuridico dei mutuatari sia mai entrato il diritto ad

ottenere l'abbattimento del tasso di interesse divenuto superiore al

tasso soglia.

La censura sarebbe d'altro canto priva di pregio anche se alla

norma si attribuisse carattere innovativo, tenuto conto degli

effetti, contrastanti con numerosi principi costituzionali, della

norma modificata.

In via ulteriormente subordinata, la parte eccepisce infine

l'inammissibilità della questione "per discrezionalità del

legislatore".

4.3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della

questione.

Ad avviso della parte pubblica, la questione sarebbe irrilevante

nel giudizio a quo in quanto, secondo l'assunto dello stesso

rimettente, l'art. 1815, secondo comma, del codice civile sarebbe

comunque inapplicabile nell'ipotesi, dedotta in giudizio, di clausola

di interessi non originariamente illecita.

Oltre a ciò il rimettente avrebbe comunque omesso di considerare

che il mutuo, la cui restituzione è oggetto del giudizio a quo

risulta erogato in franchi svizzeri, e che le operazioni in valuta

sono espressamente escluse dalla rilevazione trimestrale effettuata

ai fini della legge sull'usura.

Risulterebbe infine omessa qualsiasi indicazione sia in ordine

alle modalità di calcolo degli interessi moratori, sia in ordine

alla applicabilità a tali interessi della legge n. 108 del 1996.

Nel merito l'Avvocatura, premessa l'irrilevanza nel giudizio a

quo degli aspetti penalistici della normativa in tema di usura,

ribadisce l'infondatezza della questione sulla scorta di

argomentazioni non dissimili da quelle svolte negli altri giudizi. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Benevento, con due distinte ordinanze, ed il

Tribunale di Taranto sollevano, in riferimento agli articoli 3, 24,

35, 41, 47 e 77 della Costituzione, questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre

2000, n. 394 (Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996,

n. 108, recante disposizioni in materia di usura), convertito, con

modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, secondo il quale "ai

fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e

dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono

usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge

nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a

qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".

Assumono in buona sostanza i rimettenti che la norma, solo

apparentemente interpretativa ma in realtà innovativa, costituisca

irragionevole sanatoria - ad esclusivo vantaggio degli istituti di

credito - di comportamenti obiettivamente usurari, così da porsi in

contrasto con gli indicati parametri costituzionali.

Il Tribunale di Trento censura invece l'art. 1 della legge di

conversione assumendo lesiva dell'art.3 della Costituzione la

disciplina dettata dal medesimo decreto-legge nella parte in cui

prevede, per i contratti in corso, che la sostituzione del tasso

pattuito dalle parti con quello indicato all'art. 1, commi 2 e 3,

abbia luogo solamente per le rate con scadenza successiva al

2 gennaio 2001.

Stante l'evidente connessione oggettiva, i quattro giudizi vanno

riuniti per essere congiuntamente decisi.

2. - La questione sollevata dal Tribunale di Benevento con

l'ordinanza del 4 maggio 2001 deve ritenersi inammissibile.

Il giudice rimettente - che dichiara accertata, nel giudizio a

quo, l'usurarietà del tasso convenuto dalle parti "vuoi considerando

l'odierno tasso effettivo globale medio del 10, 96, vuoi considerando

quello ancor più basso delle rilevazioni precedenti" - muove dalla

esplicita premessa che la norma impugnata comporti l'impossibilità

di far valere la nullità anche originaria delle clausole con le

quali siano stati convenuti, dopo l'entrata in vigore della legge

n. 108 del 1996, interessi usurari. Contrariamente a tale assunto,

nel caso di interessi originariamente usurari pattuiti dopo l'entrata

in vigore della legge n. 108 del 1996, è indubbio che la nullità

della relativa clausola ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, del

codice civile come novellato dalla suddetta legge del 1996 non è in

alcun modo preclusa dall'applicazione della norma impugnata. E ciò

rende priva di rilevanza la questione prospettata.

2.1. - Vanno invece respinte le ulteriori eccezioni di

inammissibilità, sollevate sia dalla difesa delle parti private che

dall'Avvocatura generale dello Stato ed analiticamente esposte in

narrativa.

2.2. - In particolare, la questione sollevata dal Tribunale di

Benevento con l'ordinanza del 30 dicembre 2000 si appalesa rilevante

nel giudizio a quo in quanto il rimettente - chiamato a pronunciarsi

su una opposizione a decreto ingiuntivo - si duole propriamente del

fatto che la norma impugnata - nella parte in cui sarebbe, a suo

avviso, modificativa dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile

- precluda la declaratoria di nullità sopravvenuta delle clausole di

interessi che risultino eccedenti il tasso soglia, contenute in

contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge

n. 108 del 1996, come nel caso in esame.

Il difetto di una specifica motivazione in ordine alla

applicabilità anche agli interessi moratori dell'art. 1815, secondo

comma, del codice civile risulta ininfluente nella specie, in quanto

il credito azionato, essendo costituito da rate di mutuo, è comunque

comprensivo anche di interessi corrispettivi, pur essi eccedenti il

tasso soglia, rispetto ai quali la rilevanza della questione è

assolutamente pacifica. Va in ogni caso osservato - ed il rilievo

appare in sé decisivo - che il riferimento, contenuto nell'art. 1,

comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi "a

qualunque titolo convenuti" rende plausibile - senza necessità di

specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal

giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe

anche gli interessi moratori.

La dichiarata adesione, da parte del rimettente, all'indirizzo

interpretativo seguito dalla Corte di cassazione è infine

sufficiente a giustificare l'opzione ermeneutica - da cui il

rimettente muove - secondo la quale, in mancanza della norma

impugnata, le clausole di interessi eccedenti il tasso soglia

sarebbero colpite dalla sanzione di nullità di cui al citato

art. 1815, secondo comma, del codice civile, pur se originariamente

lecite in quanto contenute in contratti stipulati anteriormente

all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996.

2.3. - La questione sollevata dal Tribunale di Trento è a sua

volta rilevante, in quanto il rimettente - dinanzi al quale è

proposta domanda di accertamento della nullità sopravvenuta di una

pattuizione di interessi contenuta in un contratto di finanziamento

stipulato nel 1993 - prospetta il contrasto con l'art. 3 della

Costituzione della disciplina recata dal decreto-legge n. 394 del

2000, come modificato dalla legge di conversione, a motivo della

applicabilità del tasso di sostituzione, previsto dal secondo e

terzo comma dell'art. 1, alle sole rate aventi scadenza successiva al

2 gennaio 2001, a fronte dell'efficacia retroattiva riconosciuta

invece al primo comma in forza della sua dichiarata natura

interpretativa.

La censura di disparità di trattamento tra i singoli clienti -

pur volendo ritenerla estranea all'oggetto del giudizio a quo - non

rende comunque irrilevante la questione, essendo prospettata come

profilo meramente secondario ed aggiuntivo rispetto a quello

principale, rappresentato dalla irragionevolezza della norma

impugnata.

Non sussiste, sotto altro aspetto, alcuna ambiguità nella

individuazione della questione poiché lo stesso rimettente,

censurando la norma di conversione, invoca la caducazione dell'intero

art. 1 del decreto-legge n. 394 del 2000, non ritenendo in diverso

modo emendabile il denunciato vizio di legittimità costituzionale.

Costituisce infine questione di fatto, rimessa all'esclusiva

valutazione del giudice a quo, la qualificazione del rapporto

contrattuale dedotto in giudizio, al fine della individuazione del

tasso soglia ad esso riferibile.

3. - Per quanto concerne da ultimo l'ordinanza del Tribunale di

Taranto, va in primo luogo rilevato che il giudice a quo dà

espressamente conto del fatto che l'oggetto del contendere è

rappresentato esclusivamente dalla misura degli interessi, non

essendovi contestazione alcuna riguardo ai maggiori oneri derivanti

per il mutuatario dal mutamento del tasso di cambio tra lira e franco

svizzero.

Il fatto, poi, che il rimettente ritenga inapplicabile alla

fattispecie dedotta in giudizio l'art. 1815, secondo comma, del

codice civile non pregiudica la rilevanza della questione.

Il rimettente medesimo muove infatti dalla premessa che

l'inesigibilità degli interessi eccedenti il tasso soglia, pur se

lecitamente convenuti, discenderebbe - in mancanza della norma

impugnata, cui egli attribuisce efficacia di abolitio criminis -

dalla illiceità penale della percezione di tali interessi, a suo

avviso originariamente sancita dalla legge n. 108 del 1996.

La norma impugnata, abrogando la figura criminosa rappresentata

dal farsi dare interessi usurari, avrebbe retroattivamente escluso -

ad avviso dello stesso rimettente - anche l'inesigibilità della

pretesa creditoria, in tal modo precludendo l'accoglimento della

opposizione all'esecuzione sulla quale egli è chiamato a

pronunciarsi.

È evidente - anche in tal caso - che ogni eventuale valutazione

riguardo alla fondatezza di siffatta premessa interpretativa attiene

al merito e non già alla ammissibilità della questione.

4. - Le questioni, pure riguardanti l'art. 1, comma 1, del

decreto-legge n. 394 del 2000, sollevate dal Tribunale di Benevento,

con l'ordinanza del 30 dicembre 2000, in riferimento agli articoli 3,

24, 47 e 77 della Costituzione, e dal Tribunale di Taranto, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma,

della Costituzione, non sono fondate.

4.1. - Per quanto riguarda il parametro di cui all'art. 77 della

Costituzione, evocato dal Tribunale di Benevento sotto il profilo

della carenza dei presupposti di necessità ed urgenza, è

sufficiente osservare che eventuali vizi attinenti ai presupposti

della decretazione d'urgenza devono ritenersi sanati in linea di

principio dalla conversione in legge e che deve comunque escludersi

che nella specie si versi in ipotesi di macroscopico difetto dei

presupposti della decretazione. Ferma restando l'estensione alla

legge di conversione delle ulteriori censure riferite al

decreto-legge (sentenza n. 400 del 1996).

4.2. - Con riferimento agli ulteriori parametri evocati, va

rilevato che entrambi i rimettenti - pur nella diversità dei

rispettivi percorsi argomentativi - muovono dalla comune premessa

della applicabilità della legge n. 108 del 1996 anche ai contratti

in corso al momento della sua entrata in vigore, da ciò facendo

derivare la nullità sopravvenuta delle clausole determinative di

interessi (ovvero, secondo la prospettazione del Tribunale di

Taranto, l'inesigibilità degli interessi stessi) ogni qualvolta il

tasso pattuito risulti, in proseguo di tempo, superiore al tasso

soglia.

Sulla scorta di tale assunto essi attribuiscono quindi alla norma

contenuta nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000,

un'efficacia irrazionalmente sanante della nullità (o inesigibilita)

derivante dalla natura (divenuta) obiettivamente usuraria di rapporti

contrattuali intercorrenti con gli istituti di credito, tale da porsi

in contrasto sia con il generale canone di ragionevolezza, sia con il

principio di eguaglianza, sia con il diritto di difesa, sia infine

con il principio di favore per l'accesso del risparmio popolare alla

proprietà della casa di abitazione.

Siffatta impostazione appare peraltro viziata proprio nelle sue

premesse.

Va innanzitutto considerato che secondo la consolidata

giurisprudenza di questa Corte non può ritenersi precluso al

legislatore adottare norme che precisino il significato di precedenti

disposizioni legislative, pur a prescindere dall'esistenza di una

situazione di incertezza nell'applicazione del diritto o di contrasti

giurisprudenziali, a condizione che l'interpretazione non collida con

il generale principio di ragionevolezza (cfr., da ultimo, le sentenze

n. 525 del 2000 e n. 229 del 1999).

Lo scrutinio di costituzionalità della norma impugnata si

sostanzia dunque nella valutazione riguardo alla sua compatibilità

con il tenore della norma interpretata, alla ragionevolezza della

opzione ermeneutica imposta ed al rispetto dei limiti alla

retroattività delle norme extra-penali individuati dalla

giurisprudenza di questa Corte.

4.3. - A tale riguardo occorre muovere dalla constatazione che la

ratio della legge n. 108 del 1996, quale risulta con chiarezza dai

lavori preparatori, è quella di contrastare nella maniera più

incisiva il fenomeno usurario. Siffatta finalità è stata

essenzialmente perseguita, per ciò che interessa il presente

giudizio, da un lato rendendo più agevole l'accertamento del reato,

attraverso l'individuazione di un tasso obiettivamente usurario e la

trasformazione dell'approfittamento dello stato di bisogno, di

difficile prova, da elemento costitutivo del reato a circostanza

aggravante, dall'altro inasprendo le sanzioni penali e civili

connesse alla condotta illecita (articoli 1 e 4 della legge).

Assodato, dunque, che la legge di cui si tratta risulta dettata

dall'esclusivo e dichiarato intento di reprimere una specifica

fattispecie di illecito, non può non rilevarsi come fosse sorto - in

giurisprudenza ed in dottrina - il dubbio (risolto con esiti

interpretativi diversi) circa gli effetti, ai fini penali e civili,

da riconnettere all'ipotesi in cui, nel corso del rapporto, il tasso

soglia discenda al di sotto del tasso di interessi convenzionale

originariamente pattuito.

La norma denunciata trova giustificazione, sotto il profilo della

ragionevolezza, nell'esistenza di tale obiettivo dubbio ermeneutico

sul significato delle espressioni "si fa dare [...] interessi [...]

usurari" e "facendo dare [...] un compenso usurario" di cui

all'art. 644 del codice penale, in rapporto al tenore dell'art. 1815,

secondo comma, del codice civile ("se sono convenuti interessi

usurari") ed agli effetti correlativi sul rapporto di mutuo.

L'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, nel

precisare che le sanzioni penali e civili di cui agli articoli 644

del codice penale e 1815, secondo comma, del codice civile trovano

applicazione con riguardo alle sole ipotesi di pattuizioni

originariamente usurarie, impone - tra le tante astrattamente

possibili - un'interpretazione chiara e lineare delle suddette norme

codicistiche, come modificate dalla legge n. 108 del 1996, che non è

soltanto pienamente compatibile con il tenore e la ratio della

suddetta legge ma è altresì del tutto coerente con il generale

principio di ragionevolezza.

Restano, invece, evidentemente estranei all'ambito di

applicazione della norma impugnata gli ulteriori istituti e strumenti

di tutela del mutuatario, secondo la generale disciplina codicistica

dei rapporti contrattuali.

4.4. - Deve, d'altro canto, escludersi che la norma impugnata si

ponga in contrasto con gli ulteriori parametri evocati.

Quanto all'art. 24 della Costituzione, è sufficiente rilevare

che l'intervento legislativo oggetto di censura, operando sul piano

sostanziale, evidentemente non incide sul diritto alla tutela

giurisdizionale a cui esclusivo presidio è posta la norma

costituzionale invocata (sentenza n. 419 del 2000).

Egualmente infondato è il richiamo all'art. 47 della

Costituzione che enuncia - secondo la giurisprudenza di questa Corte

- un principio al quale il legislatore ordinario deve ispirarsi,

bilanciandolo con gli altri interessi costituzionalmente rilevanti,

nell'esercizio di un potere discrezionale che incontra il solo limite

- nella specie sicuramente non valicato - della contraddizione del

principio stesso (sentenze n. 143 del 1995 e n. 19 del 1994).

5. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1

della legge 28 febbraio 2001, n. 24, sollevata dal Tribunale di

Trento in riferimento all'art. 3 della Costituzione, è fondata, nei

limiti di seguito precisati.

5.1. - Il rimettente censura specificamente la disposizione,

contenuta nel secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 394 del

2000, come modificato dalla legge di conversione, secondo cui la

sostituzione del tasso convenuto dalle parti con quello,

eventualmente più favorevole per il debitore, previsto dalla stessa

norma "si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio

2001".

Ritiene il giudice a quo che siffatto differimento della

operatività della norma sia irragionevole e fonte di disparità di

trattamento in danno dei mutuatari rispetto agli istituti di credito,

se posto in relazione con la efficacia retroattiva della disposizione

di cui al primo comma, in virtù della quale i medesimi mutuatari si

vedrebbero preclusa la possibilità - che ad essi, ad avviso dello

stesso rimettente, avrebbe dovuto precedentemente riconoscersi - di

far dichiarare la nullità sopravvenuta delle clausole di interessi

nei casi di superamento del tasso soglia.

Le considerazioni svolte riguardo alla natura interpretativa

della norma di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del

2000 ed alla sua conformità al generale canone di ragionevolezza

rendono a questo punto palese l'infondatezza dell'assunto, da cui

muove il giudice a quo, secondo il quale la suddetta disposizione

avrebbe ingiustificatamente avvantaggiato gli istituti di credito

mediante una generalizzata sanatoria di clausole contrattuali

invalide, rendendo costituzionalmente obbligata una altrettanto

generalizzata applicazione del tasso di sostituzione di cui al

successivo comma 2 a tutte le rate scadute successivamente

all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996.

Ciò non esclude, tuttavia, che il differimento dell'operatività

del tasso di sostituzione si riveli, sotto altro aspetto, comunque

privo di ragionevolezza, così da porsi effettivamente in contrasto

con l'art. 3 della Costituzione.

Va rilevato, a tale riguardo, che nel citato comma 2 dell'art. 1

del decreto-legge è stata inserita una specifica e puntuale

indicazione delle ragioni dell'intervento d'urgenza del Governo sui

contratti di mutuo a tasso fisso in corso. Ragioni incentrate sulla

constatazione "dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse

avvenuta in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente natura

strutturale".

La norma risulta, dunque, inequivocamente dettata dalla urgente

necessità di ricondurre ad equità in maniera generalizzata - ed

indipendentemente dall'eventuale esercizio di azioni giudiziarie - i

contratti di mutuo a tasso fisso divenuti eccessivamente onerosi, a

danno dei mutuatari, per effetto dell'eccezionale caduta dei tassi di

interesse verificatasi nel biennio 1998-1999.

In relazione a siffatta ratio, se non può certo ritenersi

costituzionalmente imposta una efficacia retroattiva della norma

censurata, risulta invece manifestamente irragionevole la scelta di

differirne, di pochissimi giorni, l'efficacia all'evidente scopo di

escludere che la norma possa trovare applicazione anche riguardo alle

rate in scadenza tra il 31 dicembre 2000, giorno di entrata in vigore

del decreto-legge, ed il 2 gennaio 2001.

In tal modo, infatti, il legislatore, anziché eliminare, ha

finito per protrarre, relativamente alle rate di mutuo in scadenza

nel periodo indicato, quella situazione di eccessiva onerosità e,

quindi, di sostanziale iniquità per i mutuatari dallo stesso

evidenziata ed ha, conseguentemente, reso la norma, in parte qua,

manifestamente illogica e contraddittoria e, quindi, lesiva del

generale canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 della

Costituzione.

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale

dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394,

convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24,

nella parte in cui dispone che la sostituzione prevista nello stesso

comma si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio

2001 piuttosto che a quelle con scadenza a decorrere dal giorno

stesso dell'entrata in vigore del decreto-legge.

Conseguentemente, va dichiarata l'illegittimità costituzionale

del comma 3 dello stesso articolo, limitatamente alle parole "per le

rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2,

del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394 (Interpretazione autentica

della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di

usura), convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001,

n. 24, nella parte in cui dispone che la sostituzione prevista nello

stesso comma si applica alle rate che scadono successivamente al

2 gennaio 2001 anziché a quelle che scadono dal giorno stesso

dell'entrata in vigore del decreto-legge;

2) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3,

del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con

modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, limitatamente alle

parole "per le rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001";

3) Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre

2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio

2001, n. 24, sollevata dal Tribunale di Benevento, in riferimento

agli articoli 3, 24, 35, 41 e 47 della Costituzione, con l'ordinanza

emessa il 4 maggio 2001.

4) Dichiara non fondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre

2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio

2001, n. 24, sollevate dal Tribunale di Benevento, in riferimento

agli articoli 3, 24, 47 e 77 della Costituzione, con l'ordinanza

emessa il 30 dicembre 2000, e dal Tribunale di Taranto, in

riferimento agli articoli 3, primo comma, e 24, primo e secondo

comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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