Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal l gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1, nonche' lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere e' a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed e' rimborsato su conforme rendicontazione. 4 Per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, la disposizione di cui al comma 1 si applica a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario. 16 Il contributo di cui all'articolo 1, comma 20, del decreto-legge 21 ottobre l996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e' prorogato, per l'anno 1997, a favore delle imprese armatrici ai sensi ed alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343. Il contributo di cui al comma 2 si somma a quelli concessi alle aziende quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di legge. I benefici medesimi, complessivamente, non possono superare per ciascuna nave il massimale fissato su base annua dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai fini dell'erogazione del presente beneficio va assunto il valore medio di cambio attribuito alla moneta italiana nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo. 13 17 19 21

Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 dicembre 1999, n. 472

4

La L. 7 dicembre 1999, n. 472 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si intende nel senso che per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcata su navi iscritte nel registro internazionale, i benefici derivanti dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono concessi alle imprese armatrici e comprendono sia gli oneri previdenziali ed assistenziali direttamente a carico dell'impresa, sia la parte che le stesse imprese versano per conto del lavoratore dipendente".

L. 24 dicembre 2012, n. 228

13

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 74) che "I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento per gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016."

D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 221

16

Il D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 221 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "L'efficacia del presente decreto, limitatamente alle disposizioni che prevedono agevolazioni alle imprese, e' subordinata alla previa autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di aiuti di Stato".

L. 11 dicembre 2016, n. 232

17

La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 431) che "A decorrere dall'anno 2017 i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 48,7 per cento".

L. 27 dicembre 2017, n. 205

19

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 693) che "A decorrere dall'anno 2018 i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 45,07 per cento".

L. 27 dicembre 2019, n. 160

21

La L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con l'art. 1, comma 607) che "A decorrere dall'anno 2020, i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 44,32 per cento".

Testo vigente dal 1 gennaio 2020

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2018 al 1 gennaio 2020.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 2019, n. 160

    La L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con l'art. 1, comma 607) che "A decorrere dall'anno 2020, i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 44,32 per cento".

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urn:nir:stato:decreto.legge:1997-12-30;457~art6 · fonte del testo

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