Art. 9-quater — Disposizioni particolari
Nell'articolo 2, lettera A), della tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'aliquota e' ridotta alla misura dello 0,05 per cento a decorrere dal 1o gennaio 1998 per le assicurazioni contro i rischi di qualsiasi natura derivanti dalla navigazione marittima di navi immatricolate o registrate in Italia, ad eccezione dei prolungamenti di dette assicurazioni rilasciati per concedere garanzia per giacenze a terra che non superino la durata di sessanta giorni. La gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto versa all'entrata del bilancio dello Stato l'importo di lire 7,5 miliardi annue, per il minore introito derivante dalla differenza di aliquota. A tutti i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656. La gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto riversa all'entrata del bilancio dello Stato l'importo di lire 5 miliardi annue. Le tre unita' del personale civile in servizio presso gli uffici di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali di Genova e di Napoli sono inquadrate nell'organico del Ministero dei trasporti e della navigazione, anche in sovrannumero, con riassorbimento in caso di successive vacanze di organico. A tali fini, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali, e' definita la tabella di equiparazione tra le qualifiche e i profili professionali dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal predetto personale alla data del 31 dicembre 1996. Il relativo onere e' posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto che provvede a riversare annualmente l'importo all'entrata del bilancio dello Stato perche' sia riassegnato ai pertinenti capitoli di spesa. L'iscrizione nelle matricole e nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, come nave destinata alla pesca marittima, e' subordinata al nulla osta del Ministero per le politiche agricole da rilasciare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. Alla maggiore spesa di lire 12,7 miliardi, a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 14
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 dicembre 2013, n. 147
14con decorrenza dal 1 gennaio 2015
La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 410) che "A decorrere dal 1º gennaio 2015, le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 4, comma 2, e 9-quater, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, sono rispettivamente ridotte di euro 2.752.477 e di euro 5.000.000".
Testo vigente dal 1 gennaio 2014 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →
