Art. 8-bis — Modifche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)dopo il comma 1 dell'articolo 4, e' inserito il seguente: "1-bis. I porti sede di autorita' portuale appartengono comunque ad una delle prime due classi della categoria II.";
- b)il primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "L'autorita' portuale ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia amministrativa salvo quanto disposto dall'articolo 12, nonche' di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge.";
- c)il comma 4 dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "4. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'autorita' portuale e' soggetto al controllo della Corte dei conti.";
- d)il comma 6 dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "6. Le autorita' portuali non possono esercitare, ne' direttamente ne' tramite la partecipazione di societa', operazioni portuali ed attivita' ad esse strettamente connesse. Le autorita' portuali possono costituire ovvero partecipare a societa' esercenti attivita' accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorita' medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalita', della logistica e delle reti trasportistiche.";
- e)la lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 e' abrogata;
- f)comma 3 dell'articolo 8 e' aggiunta la seguente lettera: "n-bis) esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge agli altri organi dell'autorita' portuale";
- g)la lettera c) del comma 3 dell'articolo 9 e' sostituita dalla seguente: "c) approva la relazione annuale sull'attivita' promozionale, organizzativa ed operativa del porto, sulla gestione dei servizi di interesse generale e sulla manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, nonche' sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'autorita' portuale, da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo al Ministero dei trasporti e della navigazione;"h) al comma 3 dell'articolo 9 sono aggiunte le seguenti lettere: "n-bis) approva, su proposta del Presidente, il regolamento di contabilita', da inviare al Ministero dei trasporti e della navigazione;
- n-ter)approva, su proposta del Presidente, la partecipazione delle autorita' portuali alle societa' di cui all'articolo 6, comma 6";
- i)la lettera c) del comma- 2 dell'articolo 12 e' abrogata;
- l)al comma 1 dell'articolo 14, dopo le parole: "e promozione" sono aggiunte le seguenti: "nonche' nell'ambito della pianificazione delle opere portuali, alla formulazione ed elaborazione di piani triennali da proporre al Ministro dei trasporti e della navigazione"
Testo vigente dal 1 gennaio 2014
