1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)dopo il comma 1 dell'articolo 4, e' inserito il seguente: "1-bis. I porti sede di autorita' portuale appartengono comunque ad una delle prime due classi della categoria II.";
  • b)il primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "L'autorita' portuale ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia amministrativa salvo quanto disposto dall'articolo 12, nonche' di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge.";
  • c)il comma 4 dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "4. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'autorita' portuale e' soggetto al controllo della Corte dei conti.";
  • d)il comma 6 dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "6. Le autorita' portuali non possono esercitare, ne' direttamente ne' tramite la partecipazione di societa', operazioni portuali ed attivita' ad esse strettamente connesse. Le autorita' portuali possono costituire ovvero partecipare a societa' esercenti attivita' accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorita' medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalita', della logistica e delle reti trasportistiche.";
  • e)la lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 e' abrogata;
  • f)comma 3 dell'articolo 8 e' aggiunta la seguente lettera: "n-bis) esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge agli altri organi dell'autorita' portuale";
  • g)la lettera c) del comma 3 dell'articolo 9 e' sostituita dalla seguente: "c) approva la relazione annuale sull'attivita' promozionale, organizzativa ed operativa del porto, sulla gestione dei servizi di interesse generale e sulla manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, nonche' sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'autorita' portuale, da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo al Ministero dei trasporti e della navigazione;"h) al comma 3 dell'articolo 9 sono aggiunte le seguenti lettere: "n-bis) approva, su proposta del Presidente, il regolamento di contabilita', da inviare al Ministero dei trasporti e della navigazione;
  • n-ter)approva, su proposta del Presidente, la partecipazione delle autorita' portuali alle societa' di cui all'articolo 6, comma 6";
  • i)la lettera c) del comma- 2 dell'articolo 12 e' abrogata;
  • l)al comma 1 dell'articolo 14, dopo le parole: "e promozione" sono aggiunte le seguenti: "nonche' nell'ambito della pianificazione delle opere portuali, alla formulazione ed elaborazione di piani triennali da proporre al Ministro dei trasporti e della navigazione"

Testo vigente dal 1 gennaio 2014

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 2000 al 1 gennaio 2014. 394 parole aggiunte in 11 capoversi.

aggiunto: 1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:

aggiunto: a) dopo il comma 1 dell'articolo 4, e' inserito il seguente: "1-bis. I porti sede di autorita' portuale appartengono comunque ad una delle prime due classi della categoria II.";

aggiunto: b) il primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "L'autorita' portuale ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia amministrativa salvo quanto disposto dall'articolo 12, nonche' di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge.";

aggiunto: c) il comma 4 dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "4. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'autorita' portuale e' soggetto al controllo della Corte dei conti.";

aggiunto: d) il comma 6 dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "6. Le autorita' portuali non possono esercitare, ne' direttamente ne' tramite la partecipazione di societa', operazioni portuali ed attivita' ad esse strettamente connesse. Le autorita' portuali possono costituire ovvero partecipare a societa' esercenti attivita' accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorita' medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalita', della logistica e delle reti trasportistiche.";

aggiunto: e) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 e' abrogata;

aggiunto: f) comma 3 dell'articolo 8 e' aggiunta la seguente lettera: "n-bis) esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge agli altri organi dell'autorita' portuale";

aggiunto: g) la lettera c) del comma 3 dell'articolo 9 e' sostituita dalla seguente: "c) approva la relazione annuale sull'attivita' promozionale, organizzativa ed operativa del porto, sulla gestione dei servizi di interesse generale e sulla manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, nonche' sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'autorita' portuale, da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo al Ministero dei trasporti e della navigazione;"h) al comma 3 dell'articolo 9 sono aggiunte le seguenti lettere: "n-bis) approva, su proposta del Presidente, il regolamento di contabilita', da inviare al Ministero dei trasporti e della navigazione;

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

aggiunto: n-ter) approva, su proposta del Presidente, la partecipazione delle autorita' portuali alle societa' di cui all'articolo 6, comma 6";

aggiunto: i) la lettera c) del comma- 2 dell'articolo 12 e' abrogata;

aggiunto: l) al comma 1 dell'articolo 14, dopo le parole: "e promozione" sono aggiunte le seguenti: "nonche' nell'ambito della pianificazione delle opere portuali, alla formulazione ed elaborazione di piani triennali da proporre al Ministro dei trasporti e della navigazione"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legge:1997-12-30;457~art8bis · fonte del testo

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