Art. 34-sexies — Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo

Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitivita' delle navi italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il biennio 2006-2007 sono estesi nel limite del 50 per cento alle imprese armatoriali per le navi di cui al-l'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 28 dicembre 1999, n. 522. 3 5

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 2007, n. 244

3

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 2, comma 221) che i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui al presente articolo sono prorogati per l'anno 2008.

5

Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in G.U. 28/2/2009, n. 49) ha disposto (con l'art. 29, comma 1-decies) che "Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitivita' delle navi italiane, i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono prorogati per l'anno 2009 nel limite del 45 per cento dei contributi ordinariamente previsti".

Testo vigente dal 1 marzo 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2009

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2008 al 1 marzo 2009.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in G.U. 28/2/2009, n. 49) ha disposto (con l'art. 29, comma 1-decies) che "Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitivita' delle navi italiane, i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono prorogati per l'anno 2009 nel limite del 45 per cento dei contributi ordinariamente previsti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2006-01-10;4~art34sexies · fonte del testo

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