In conseguenza dell'arresto temporaneo delle attivita' di pesca a strascico e volante effettuato a partire dal 20 luglio 2000 nei compartimenti marittimi da Brindisi a Trieste, ivi compresi gli uffici marittimi di Castro, Tricase, Santa Maria di Leuca ed Otranto situati sul versante adriatico del compartimento marittimo di Gallipoli, a causa dell'emergenza ambientale provocata dall'insorgenza e dalla presenza di mucillagini nel bacino adriatico ed ai fini della tutela dell'incremento della biomassa delle risorse alieutiche, e' istituita la misura sociale consistente nella copertura, fino ad un massimo di 44 giorni di interruzione tecnica, degli oneri previdenziali ed assistenziali e del minimo monetario garantito agli imbarcati. Agli armatori, ad eccezione delle unita' abilitate alla pesca oceanica, e' corrisposta oltre alla misura sociale, una indennita' commisurata a 30 giorni di interruzione e calcolata secondo i parametri previsti dalle disposizioni attuative del decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1999, n. 405. Le indennita' di cui al comma 1 spettano anche agli armatori ed all'equipaggio imbarcato che abbiano volontariamente interrotto, entro il 24 luglio 2000 e per tutto il periodo di cui al medesimo comma 1, l'attivita' di pesca con attrezzi da posta e circuizione. Le modalita' di attuazione e di erogazione dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 55.000 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando, quanto a lire 30.500 milioni, l'accantonamento relativo al medesimo Ministro e, quanto a lire 24.500 milioni; l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 24.500 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Al fine di attenuare l'impatto sociale derivante dall'aumento dei costi dei prodotti petroliferi, e' istituita, limitatamente all'anno 2000 e per i periodi diversi da quelli di cui al comma 1 ed all'articolo 5, comma 1, una misura sociale di accompagnamento diretta ad assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali, anche in relazione alla corresponsione del minimo monetario garantito agli imbarcati a bordo dalle navi da pesca. Le modalita' di attuazione dell'intervento, che puo' essere fruito alternativamente con indennita' compensativa ovvero con sgravio contributivo e credito d'imposta nel limite massimo percentuale previsto dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per la pesca mediterranea, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle finanze. Al relativo onere, valutato in lire 41.500 milioni per l'anno 2000, si provvede, per lire 11.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 267, utilizzando le risorse destinate, dal VI piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, alle finalita' di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302, e, per lire 30.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. ((5-bis. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per un periodo di due mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera. Al relativo onere, valutato in lire 10.000 milioni per l'anno 2000, si provvede: quanto a lire 5.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze; quanto a lire 5.000 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 267, utilizzando le risorse destinate, dal VI piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, per lire 4.000 milioni ai contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima e per lire 1.000 milioni alle spese di gestione e di funzionamento del sistema di statistiche della pesca)) Per le conseguenze dei fenomeni mucillaginosi sugli stock di molluschi bivalvi, impianti di allevamento e banchi naturali, gli interventi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 72, relativa al Fondo di solidarieta' nazionale della pesca, sono attivati previa istanza delle imprese dell'Adriatico esercenti le attivita' suddette, purche' sia accertata la effettiva portata, diretta o indiretta, dell'evento a cura del Ministero delle politiche agricole e forestali attraverso gli enti di ricerca di cui alla medesima legge n. 72 del 1992. In dipendenza dei fenomeni previsti dal comma 1, gli interventi previsti dalla legge n. 72 del 1992 sono attivati per gli armatori e le cooperative, titolari di licenza di pesca, che secondo la certificazione della capitaneria di porto competente per territorio abbiano interrotto l'attivita' di pesca per almeno dieci giorni consecutivi nel periodo 19 giugno-19 luglio 2000. I criteri e le modalita' di presentazione delle domande sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963. 9. Per l'anno 2000 il contributivo a parziale copertura del danno, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 4 (1), determinato nelle misure massime seguenti:

  • a)navi inferiori a 10 tsl: fino a 7,5 milioni di lire;
  • b)navi oltre 10 tsl: fino a 20 milioni di lire;
  • c)imprese esercenti l'allevamento: fino a 300 milioni di lire. 10. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6, 7 e 9, valutato in lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 267, utilizzando le risorse destinate dal VI piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002 al Fondo di solidarieta' di cui alla legge n. 72 del 1992. 11. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di orientamento pluriennale per la flotta peschereccia al 31 dicembre 2001, il premio di arresto definitivo, previsto dai regolamenti (CE) n. 1263/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, e (CE) n. 2792/99 del Consiglio del 17 dicembre 1999, per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 21, della legge 27 dicembre 1997, n. 447 (2) e' liquidato con le seguenti modalita':
  • a)acconto del 50 per cento, entro 15 giorni dalla riconsegna della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria;
  • b)saldo ad avvenuta demolizione della nave o, nei casi previsti ad avvenuta radiazione della stessa dai registri d'iscrizione. (1) rectius comma 10. (2) rectius 449.

Testo vigente dal 26 novembre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 27 settembre 2000 al 26 novembre 2000. 8 parole tolte, 245 parole aggiunte in 3 capoversi.

… agli imbarcati. Agli armatori, ad eccezione delle unita' abilitate alla pesca oceanica, e' corrispostatolto: , oltre alla misura sociale, una indennita' commisurata a 30 giorni di interruzione e … programmazione economica, allo scopo utilizzando, quanto a lire 30.500 milioni, l'accantonamento relativo al medesimo aggiunto: Ministro e, quanto a lire 24.500 milioni; l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 24.500 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica … occupazionali, anche in relazione alla corresponsione del minimo monetario garantito agli imbarcati a bordo tolto: delle aggiunto: dalle navi da pesca. Le modalita' di attuazione dell'intervento, che puo' essere fruito alternativamente … cui alla legge 8 agosto 1991, n. 267, utilizzando le risorse destinate, dal VI tolto: Piano aggiunto: piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, alle finalita' di cui alla legge 28 … programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. tolto: Per le aggiunto: 5-bis. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per un periodo di due mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera. Al relativo onere, valutato in lire 10.000 milioni per l'anno 2000, si provvede: quanto a lire 5.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze; quanto a lire 5.000 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 267, utilizzando le risorse destinate, dal VI piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, per lire 4.000 milioni ai contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima e per lire 1.000 milioni alle spese di gestione e di funzionamento del sistema di statistiche della pesca Per le conseguenze dei fenomeni mucillaginosi sugli stock di molluschi bivalvi, impianti di allevamento e … sentita la Commissione consultiva centrale di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963. aggiunto: 9. Per l'anno 2000 il tolto: contributo aggiunto: contributivo a parziale copertura del danno, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 4tolto: , e' aggiunto: (1), determinato nelle misure massime seguenti:

c) imprese esercenti l'allevamento: fino a 300 milioni di lire. aggiunto: 10. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6, 7 e 9, valutato in lire 5.000 … cui alla legge 8 agosto 1991, n. 267, utilizzando le risorse destinate dal VI tolto: Piano aggiunto: piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002 al Fondo di solidarieta' di cui alla legge n. 72 del 1992. aggiunto: 11. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di orientamento … dicembre 1999, per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, comma tolto: 2l aggiunto: 21, della legge 27 dicembre 1997, n. 447tolto: , aggiunto: (2) e' liquidato con le seguenti modalita':

b) saldo ad avvenuta demolizione della nave o, nei casi previstitolto: , ad avvenuta radiazione della stessa dai registri d'iscrizioneaggiunto: . (1) rectius comma 10. (2) rectius 449.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2000-09-26;265~art4 · fonte del testo

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