Art. 88 — Decontribuzione per le imprese esercenti attività di cabotaggio e crocieristiche

Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e di salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attivita' crocieristica e di cabotaggio marittimo, nonche' per consentire la prosecuzione delle attivita' essenziali marittime, la continuita' territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitivita' ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, sono estesi, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ((alle imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e che esercitano attivita' di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonche' adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, relativamente al personale marittimo avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione e imbarcato sulle unita' navali suddette)). Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalita' attuative del comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2020 e 35 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e a 35 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Testo vigente dal 10 novembre 2021

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Che cosa è cambiato dal 10 novembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 2021 al 10 novembre 2021. 6 parole tolte, 46 parole aggiunte.

… decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2021, alle imprese armatoriali tolto: delle unita' o aggiunto: con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri tolto: nazionali aggiunto: degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e che esercitano attivita' di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione tolto: ed aggiunto: e ai consumi di bordo delle navi, nonche' adibite a deposito tolto: ed aggiunto: e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionaliaggiunto: , relativamente al personale marittimo avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione e imbarcato sulle unita' navali suddette. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104~art88 · fonte del testo

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