Art. 9-bis — Informatizzazione dei servizi marittimi
Per la realizzazione del piano triennale 1995-1997 per l'informatica del settore navigazione marittima, integrato dai successivi piani triennali 1996-1998, 1997-1999 e 1998- 2000, compreso il Sistema di controllo del traffico marittimo (Vessel Traffc Services - VTS), nel rispetto delle esigenze di tutela e difesa dell'ambiente marino ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e ai fini del completamento del Sistema informatizzato del demanio marittimo, e' autorizzata l'ulteriore spesa nel limite di lire 60 miliardi per il 1998 e lire 70 miliardi per il 1999. Il relativo onere e' posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto, che provvede a riversare annualmente l'importo all'entrata del bilancio dello Stato perche' sia riassegnato ai pertinenti capitoli di spesa. Alla maggiore spesa di lire 130 miliardi si provvede, quanto a lire 60 miliardi per il 1998 e a lire 70 miliardi per il 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base in conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 3 12
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 novembre 1998, n. 413
3La L. 30 novembre 1998, n. 413 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Per gli interventi di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 53 miliardi per l'anno 1998, ed un limite di impegno quindicennale di lire 4,4 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000".
L. 12 novembre 2011, n. 183
12La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 4, comma 63) che "I finanziamenti autorizzati dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, a decorrere dal 2012 sono ridotti di euro 3.873.427".
Testo vigente dal 1 gennaio 2012
