Art. 6-quater — Quota minima di navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
Le disposizioni degli articoli 4, 6 e 9-quater si applicano a condizione che le navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo costituiscano almeno il 25 per cento del tonnellaggio della flotta dell'impresa. Qualora la quota di tonnellaggio delle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo della flotta dell'impresa sia inferiore o pari al 60 per cento, fermo restando il limite minimo previsto dal comma 1, l'impresa e' obbligata a mantenere o aumentare tale quota. Qualora la quota di tonnellaggio di cui al primo periodo sia superiore al 60 per cento, l'impresa e' obbligata esclusivamente a garantire che la quota di tonnellaggio delle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo risulti comunque superiore al 60 per cento.
Testo vigente dal 24 settembre 2022
