Art. 1 — Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457

Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si intende nel senso che per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcata su navi iscritte nel registro internazionale, i benefici derivanti dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono concessi alle imprese armatrici e comprendono sia gli oneri previdenziali ed assistenziali direttamente a carico dell'impresa, sia la parte che le stesse imprese versano per conto del lavoratore dipendente. All'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sulle navi inferiori alle 3.000 tonnellate di stazza lorda ovvero alle 4.000 tonnellate di stazza lorda convenzionale come definite sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro, il numero di membri dell'equipaggio aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione e' di tre, tra cui obbligatoriamente il comandante".

Testo vigente dal 16 dicembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-12-07;472~art1 · fonte del testo

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